Atto n. 4-00245

Pubblicato il 21 febbraio 2023, nella seduta n. 40

MAGNI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. -

Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, all'art. 43 riguardante le assemblee studentesche, riporta: "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino";

la circolare ministeriale n. 312/1979, che ha come oggetto le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica, riprende quanto già contenuto nel decreto;

il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'art. 13 riguardante le assemblee, al comma 8 riporta: "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino";

sul sito dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia viene ribadito quanto sopra: "La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti, sia alle assemblee di istituto degli studenti che alle assemblee di classe. Il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono comunque assistervi, in base alla normativa vigente";

nel 2003 è stata prodotta la nota ministeriale n. 4733/A3, con la quale il Ministero, investito del problema se le assemblee studentesche fossero da considerare utili ai fini del raggiungimento della soglia di validità dell'anno scolastico (200 giorni), nel chiarire in senso positivo la questione, affermò anche che "l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni";

considerato che:

sulla base di questa nota, in occasione delle assemblee studentesche alcuni dirigenti scolastici impongono ai docenti in servizio di essere presenti per effettuare la rilevazione delle presenze, all'inizio dell'orario consueto delle lezioni, e a vigilare sugli studenti durante l'assemblea;

l'indicazione contenuta nella nota ministeriale non è coerente con le norme contenute nel decreto legislativo n. 297 del 1994. Inoltre, per la gerarchia delle fonti, le norme primarie come il citato decreto legislativo prevalgono sulle norme di carattere secondario come la suddetta nota ministeriale che pertanto non può essere usata per legittimare un obbligo che la norma non impone;

l'assemblea studentesca è un diritto degli studenti che la normativa vigente lascia alla loro completa responsabilità, sottraendola a qualsiasi tipo di intervento dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di partecipare o meno all'assemblea richiesta dai loro stessi rappresentanti ma non ne hanno l'obbligo; nessun regolamento assembleare può imporre una partecipazione obbligatoria. Il riferimento al computo dei 200 giorni da parte della nota ministeriale è funzionale esclusivamente al rispetto della soglia minima imposta agli istituti scolastici per la validità dell'anno scolastico e non può introdurre obblighi di presenza degli alunni non previsti dalla suddetta norma di legge;

tranne la nota ministeriale del 2003, tutte le norme citate non impongono ai docenti alcun obbligo di presenza alle assemblee di istituto degli studenti. Ad avvalorare la tesi è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro di Cagliari (n. 1179/2007), mai impugnata dal Ministero: "la lettura dell'art. 13 D.Lgs n. 297/1994, in cui è confluito l'art. 43 del Dpr 416/1974, ed in particolare il comma VIII (...) evidenzia univocamente l'insussistenza di alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche";

ritenuto che:

a parere dell'interrogante, risulta interessante il passaggio della sentenza in cui il giudice evidenzia l'orientamento ministeriale della nota n. 4733/A3 del 26 novembre 2003 secondo cui solo alcune tipologie di assemblee d'istituto sarebbero da considerare a tutti gli effetti come lezioni e rientrano nel monte complessivo di 200 giorni all'anno di lezione di cui all'art. 74, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, mentre i giorni per le altre assemblee di istituto sarebbero da "recuperare", aggiungendo all'anno scolastico altrettanti giorni di lezione; il giudice ritiene opinabile tale distinzione perché non ha un preciso fondamento normativo e, in base alla norma citata, allora sarebbero da recuperare anche i giorni di sciopero degli insegnanti, o di chiusura della scuola per altre cause;

ci sono dirigenti scolastici che applicano la nota e altri che non la applicano, poiché ci sarebbe un problema di responsabilità per i docenti da assumere nel caso in cui siano obbligati ad assistere alle assemblee degli studenti e ci sarebbe una limitazione dell'autonomia di gestione degli studenti dovuta alla presenza dei docenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire ulteriormente la nota ministeriale n. 4733/A3 e la sua applicazione che di fatto modifica il testo del decreto legislativo n. 297 del 1994 nel quale non si fa distinzione tra diverse tipologie di assemblee di istituto con conseguenti differenti responsabilità per i docenti;

se non voglia altresì assumere iniziative per dirimere le ambiguità create sulle responsabilità da parte del corpo docente.