Pubblicato il 4 maggio 2005
Seduta n. 793
VALLONE , BEDIN , GIARETTA , CAVALLARO , D'ANDREA , PETRINI , CASTELLANI , VERALDI , RIGONI , BASTIANONI , DONATI , BATTISTI , ZANDA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. -
Considerato che:
in data 27 aprile 2005 è stata resa nota la Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell’ANAS S.p.A. per l’esercizio 2003;
tale rapporto stigmatizza pesantemente, per il secondo anno consecutivo, l’eccessivo ricorso alle consulenze esterne affidate dall’ANAS S.p.A. a privati professionisti, in particolare consulenti legali e notarili;
esistono, allo scopo, valide istituzioni deputate al rilascio di pareri che possono confortare l’ANAS sull’esatta interpretazione ed applicazione di una norma di legge, quali il Consiglio di Stato, l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i quali hanno peraltro una valenza giuridica più vincolante di consulenti esterni, oltre a non comportare oneri;
la nomina dei consulenti deve essere conferita con il rispetto dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, i cui principi assumono una valenza di generale applicazione, ivi compresi tutti gli organismi pubblici qualunque sia la loro configurazione giuridica (S.p.A, Enti Pubblici, eccetera);
la suddetta disciplina è stata di recente rinforzata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 3004, n. 191, nonché dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005);
il ricorso alle consulenze esterne aggrava il bilancio dell’ANAS di rilevanti oneri finanziari, oltre al fatto che elude la normativa comunitaria (Direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 18 giugno 1992) e la legislazione nazionale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), in materia di appalti per servizi pubblici;
le spese sostenute dall’ANAS, relativamente a consulenti legali, sono pari a euro 4.186.367 per l’esercizio finanziario 2002 e pari a euro 8.718.777 per l’esercizio finanziario 2003, con un incremento superiore al doppio;
ad un consulente legale dell’ANAS sono stati corrisposti nel periodo 1996-2003 un totale complessivo di compensi pari a euro 7.098.615,74 e solo nell’anno 2003 un compenso pari a euro 1.419.718,13;
il presidente-amministratore dell’ANAS, Ing. Vincenzo Pozzi, con nota del 7 aprile 2004, n. 2558, faceva presente che il consulente in parola è “professionista legato da rapporto di consulenza continuativa con la Società fin dal 1995”, così di fatto - e malgrado le osservazioni e raccomandazioni mosse dalla Corte dei Conti - persevera nella condotta, economicamente dannosa per il bilancio della società, di affidare incarichi esterni a costi elevati e con risultati che hanno una valenza meramente informativa;
secondo i magistrati contabili esiste “il ricorso 'anomalo' a tale consulente, nominato con assoluta discrezionalità dal 'vertice', senza fornire, di norma, alcuna informativa al Consiglio d’amministrazione ed in assenza di congrua motivazione”,
si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo un intervento che ponga fine a quella che gli interpellanti ritengono essere un'arbitraria condotta di gestione societaria da parte del presidente-amministratore dell’ANAS, condotta fortemente contrastante con i principi di sana gestione finanziaria, della normativa comunitaria e nazionale e dei criteri di previsione dei bilanci dello Stato, nonché per scongiurare la perpetuazione di un intollerabile ed esiziale danno erariale ripetutamente stigmatizzato dalla Corte dei Conti, in un momento storico particolarmente difficile per i conti pubblici nazionali.