Pubblicato il 17 novembre 2022, nella seduta n. 9
DE PRIAMO - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
i piloti e gli specialisti appartenenti ai reparti volo della Polizia di Stato, così come i piloti e gli specialisti appartenenti ai gruppi volo della Guardia di finanza e dei Carabinieri, godono di un trattamento retributivo specifico in ragione delle mansioni attribuite;
la legge n. 78 del 1983 relativa alle indennità operative del personale militare infatti attribuisce al personale aeronavigante specifiche indennità operative (indennità di aeronavigazione/volo e indennità supplementare di pronto intervento aereo);
le indennità sono soggette ad un limite di cumulo in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978, a tenore del quale: "A decorrere dalla stessa data e fino al momento ella ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento";
per effetto della disposizione, quindi, l'indennità più favorevole è corrisposta per intero mentre l'altra in misura del 50 per cento nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato mentre nei confronti del personale delle forze armate, destinatario delle medesime indennità, tale limitazione di cumulo non trova applicazione in quanto non percettore dell'indennità pensionabile, bensì solo delle indennità operative previste dalla legge n. 78 del 1983;
sul punto occorre evidenziare che la norma individuava la limitazione "fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia" e che tale specifico adempimento si è da tempo verificato, essendo ampiamente conclusa la procedura di ristrutturazione delle retribuzioni del personale in questione mentre permane la limitazione introdotta dalla norma;
appare quindi ragionevole assicurare uniformità di trattamento retributivo tra personale che svolge funzioni analoghe nell'ambito dell'amministrazione dello Stato,
si chiede di sapere se si intenda valutare di assumere gli opportuni provvedimenti volti ad eliminare il limite di cumulo tra le indennità corrisposte al personale appartenente ai reparti volo della Polizia di Stato al fine di uniformare il trattamento a quanto previsto e applicato al personale appartenente alle forze armate, essendo ampiamente conclusa la ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei Corpi di Polizia previsto dalla legge n. 505 del 1978 concernente l'adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.