Atto n. 3-03435(in Commissione)

Pubblicato il 29 giugno 2022, nella seduta n. 446

LA PIETRA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

il decreto legislativo n. 32 del 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare;

si ritiene indispensabile riproporre alcune questioni applicative del nuovo provvedimento che modifica la precedente normativa di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, già efficace nell'esclusione dall'ambito di applicazione degli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le attività connesse (modifiche introdotte dalla legge n. 96 del 2010);

le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 32 del 2021, finalizzate in particolare a circoscrivere il perimetro di esclusione alla sola produzione primaria ed alle operazioni associate, determinano problemi attuativi e incertezze interpretative;

gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definiti nell'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), sono esclusi dal pagamento della tariffa forfettaria, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dalla sezione 6, tabella A dell'allegato 2. Tuttavia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, "per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione";

a livello territoriale diverse aziende sanitarie locali hanno inviato anche alle imprese agricole che effettuano produzione primaria ed operazioni associate la richiesta di trasmettere l'autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022;

l'obbligo, in un periodo di enormi difficoltà per le imprese agricole dovuto all'aumento dei costi di produzione e da ultimo ai problemi legati alla siccità, coinvolgerebbe quasi un milione di aziende, da cui si ricevono numerose richieste di esemplificazione degli adempimenti;

profili di criticità si riscontrano anche con riferimento alla metodologia di calcolo del 50 per cento di commercio all'ingrosso;

ai sensi del comma 6 dell'art. 6 sono comunque incluse nel pagamento della tariffa le imprese "che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella (tabella A, sezione 6, allegato 2) del presente decreto";

ai fini della verifica del superamento del 50 per cento non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio come definito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998: "b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per escludere le imprese agricole con codice ATECO 01 e classi sottostanti, non soggette all'applicazione delle tariffe forfettarie ai sensi del comma 7 dell'art. 1 e della sezione 6, tabella A dell'allegato 2, dall'invio della autodichiarazione ed evitare in tal modo un inutile aggravio burocratico;

ai fini della verifica del superamento del 50 per cento di commercio all'ingrosso, quali iniziative intenda adottare per escludere le vendite agli operatori del commercio al dettaglio come definito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998.