Pubblicato il 14 giugno 2022, nella seduta n. 439
MISIANI, MALPEZZI Simona Flavia, STEFANO, MARGIOTTA, FEDELI Valeria, ROSSOMANDO Anna, ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI, ROJC Tatjana, D'ALFONSO, VERDUCCI, GIACOBBE, CIRINNÀ Monica, VALENTE Valeria, ASTORRE, MARCUCCI, LAUS, BITI Caterina, PITTELLA, MANCA, PINOTTI Roberta, BOLDRINI Paola, PORTA, IORI Vanna, TARICCO, COLLINA - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
l'articolo 77, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;
nei successivi commi è specificato:
al comma 2-ter, che hanno diritto al suddetto indennizzo "i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA";
al comma 2-quater, che l'indennizzo "è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa";
al comma 2-quinquies, è demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle condizioni e delle modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo e per la liquidazione dell'indennizzo;
il medesimo comma 2-quinquies prevede un termine di sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'adozione del decreto attuativo;
ad oggi, è passato quasi un anno dalla data di entrata in vigore della richiamata legge e il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora adottato il demandato decreto attuativo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano fornire informazioni sullo stato dell'arte della definizione del decreto attuativo citato in premessa e se intendano rendere note le tempistiche di adozione dello stesso;
se intendano chiarire quali siano le motivazioni che hanno finora impedito l'adozione del decreto di cui in premessa e se intendano adoperarsi per accertare le responsabilità sottostanti il grave ritardo nell'adozione del suddetto decreto.