Atto n. 3-03292

Pubblicato il 27 aprile 2022, nella seduta n. 428

CORRADO , ANGRISANI , GRANATO , LANNUTTI , MORRA - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

il sistema della documentazione antimafia, previsto dal codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), rappresenta una forma di tutela avanzata contro il fenomeno della penetrazione delle mafie nell'economia legale, potendosi l'interdittiva antimafia definire "frontiera avanzata" del contrasto al fenomeno mafioso (si veda la sentenza n. 3641 dell'8 giugno 2020 del Consiglio di Stato);

nel quadro delle misure volte a contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attività economiche, la legge n. 190 del 2012 ha istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list), al fine di rendere più efficaci i controlli antimafia nei comparti maggiormente a rischio. L'iscrizione nella white list ha l'effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l'informazione antimafia e il presupposto per l'iscrizione è che l'impresa non sia soggetta a "tentativi di infiltrazione mafiosa";

ai fini dell'aggiudicazione degli appalti, qualora non si tratti di attività di cui agli elenchi indicati, è sufficiente l'accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA), al fine di acquisire la documentazione antimafia "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche" (articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011). Decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della BDNA, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere alla stipulazione del contratto;

le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, nonché le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco sono indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 (aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016);

esse consistono nell'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia e nell'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, tra i quali sono espressamente indicati gli accertamenti che devono essere disposti dal prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno e quelli da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente (art. 84, comma 3, del codice antimafia);

considerato che:

alla luce di quanto sopra, l'iscrizione negli elenchi è disposta dalla prefettura competente secondo due modalità. Se l'impresa è un soggetto già censito nella banca dati nazionale unica, e non sono trascorsi 12 mesi dalle verifiche già effettuate, all'esito della consultazione della medesima è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria. Se invece l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti, oppure qualora gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai 12 mesi precedenti, la prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003;

la norma indica che le verifiche citate si devono effettuare anche "qualora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del codice antimafia", ovvero a seguito di accertamenti disposti dal prefetto, avendo egli desunto il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da eventuali connessioni con reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano in grado di determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato e nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione (si veda l'art. 91, comma 5, del codice antimafia);

valutato che per quanto indicato, è chiaro che l'iscrizione nella white list o gli accertamenti da rinnovarsi ogni 12 mesi sulle società inserite nella BDNA soggiacciono a puntuali ed approfondite verifiche che i prefetti devono svolgere per accertare che non vi siano "concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata", avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno e che coinvolgano anche espressamente prefetti di altre province qualora necessario,

si chiede di sapere:

se, vista la fondamentale attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose che grava sulle prefetture, queste abbiano sufficiente personale espressamente preposto e coerentemente organizzato nella verifica di elementi concreti, atti ad escludere che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, anche alla luce del fatto che lo standard di accertamento richiesto per l'iscrizione nelle cosiddetta white list è analogo a quello che presiede alle informative antimafia;

quali siano le attività formative e di aggiornamento per il personale in carico alle prefetture in materia di analisi delle infiltrazioni criminali e contrasto alla criminalità organizzata, che ne garantiscano le capacità professionali a supporto delle attività del prefetto;

se le informazioni antimafia contenute nella BDNA possano sempre dare garanzia di aggiornamento e quindi siano in grado di assicurare l'estraneità da contesti mafiosi o da possibile agevolazione di attività criminose delle società che richiedono di poter contrarre con la pubblica amministrazione.