Atto n. 4-06865

Pubblicato il 30 marzo 2022, nella seduta n. 420

LANNUTTI , ABATE , ANGRISANI , GIANNUZZI , SBRANA - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari;

il successivo decreto-legge 27 novembre 2021, n. 172, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", ha modificato il decreto-legge n. 44, attribuendo agli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie l'onere della verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli iscritti ai relativi albi professionali, intendendosi tale obbligo adempiuto con il completamento del ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della successiva dose di richiamo, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive federazioni nazionali, avvalendosi della piattaforma nazionale "DGC" sono tenuti a eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguire entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Qualora l'ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale in capo al professionista, anche con riguardo alla dose di richiamo, provvede all'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie dandone comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro;

nella circolare del Ministero della salute n. 8284 del 3 marzo 2021, "Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", la Direzione generale della prevenzione sanitaria chiarisce che per il completamento del ciclo vaccinale primario nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 è sufficiente la somministrazione di un'unica dose di vaccino, purché la vaccinazione avvenga ad almeno 3 mesi di distanza dall'infezione ed entro i 6 mesi da essa. Tale determinazione è ribadita anche sul portale del Ministero della salute, ultimo aggiornamento del 18 marzo 2022;

considerato che:

sulla base di quanto sopra, un professionista sanitario deve considerarsi pienamente in regola con l'obbligo vaccinale se, a seguito di infezione da SARS-CoV-2, abbia completato il ciclo di vaccinazione primario con somministrazione di un'unica dose di vaccino nei termini stabiliti e, successivamente, abbia ricevuto somministrazione di dose booster;

risulta agli interroganti che il consiglio direttivo dell'ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Roma stia trasmettendo ad alcuni propri iscritti in questa posizione, e quindi a tutti gli effetti in regola con le vaccinazioni obbligatorie, lettere d'invito a produrre la documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In alcuni casi, alla richiesta di chiarimenti da parte dei professionisti interessati, a supporto di quanto sostenuto nella lettera d'invito, l'ordine ha opposto quanto rappresentato dal Ministero nella circolare n. 2992 del 17 febbraio 2022, che tuttavia fa riferimento sic et simpliciter alla fattispecie di sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus in seguito al provvedimento di sospensione e non ha evidentemente alcuna attinenza con tali disposizioni. A seguito della risposta dell'OPI alcuni professionisti, intimoriti dalla possibile sospensione, hanno tentato egualmente di prenotare un'ulteriore dose di vaccino, tuttavia senza esito, poiché ritenuti rebus sic stantibus già adempienti dall'azienda sanitaria locale di competenza;

risulta, inoltre, che in alcuni casi, anche a seguito della trasmissione da parte degli infermieri interessati di quanto richiesto dall'OPI di Roma nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nelle lettere d'invito, il consiglio direttivo abbia provveduto egualmente alla sospensione dei sanitari dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, con conseguente segnalazione alla federazione nazionale FNOPI, alla Procura della Repubblica e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, al datore di lavoro;

tali immotivate e arbitrarie sospensioni, anche se successivamente oggetto di revoca da parte dell'OPI, hanno ingenerato incertezze, dubbi e timori nei professionisti oggetto dei provvedimenti, considerando peraltro le gravi conseguenze economiche e giuridiche derivanti. I sanitari spesso sono stati informati dell'avvenuta sospensione sul posto di lavoro, trovandosi nell'imbarazzante situazione di dover comunicare la circostanza alla propria direzione sanitaria, come se le strutture sanitarie stesse non avessero avuto il compito di vigilare sulla regolarità vaccinale dei propri dipendenti, abbandonando improvvisamente il luogo di lavoro per non andare incontro alle conseguenze penali del caso;

gli interroganti ritengono che sia necessaria un'azione di competenza, non escludendo il commissariamento, verso un ordine professionale così approssimativo, inetto ed incapace di interpretare le norme sanitarie, proprio nel delicato campo della professione infermieristica nocive quante allarmistiche proprio verso i suoi iscritti e che al contrario avrebbe il dovere di salvaguardare,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino casi come quelli descritti;

se sia possibile che la piattaforma nazionale DGC non tenga in considerazione l'ipotesi di soggetti che a seguito di infezione da SARS-CoV-2 abbiano completato il ciclo di vaccinazione primario con somministrazione di unica dose di vaccino nei tempi stabiliti e successiva dose booster;

se abbia il dovere di verificare che cosa non abbia funzionato nella trasmissione dei dati, al punto che un ordine professionale regionale, come l'ordine delle professioni infermieristiche di Roma, si sia sentito in obbligo di sospendere iscritti in regola con le vaccinazioni;

se risulti possibile che l'OPI di Roma, tanto solerte nell'avviare le procedure, si sia mostrato così negligente nel verificare l'avvenuta trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei sanitari interessati, inviando notifiche di sospensione allarmanti, inutili e per giunta dannose non solo per i soggetti colpiti dal provvedimento, ma per le stesse strutture sanitarie, che a causa di questa prassi discutibile si vedono sottrarre dipendenti preziosi in un periodo in cui sono gravemente in affanno.