Atto n. 4-06824

Pubblicato il 24 marzo 2022, nella seduta n. 418

RUFA , BRIZIARELLI , DORIA - Al Ministro della transizione ecologica. -

Premesso che:

a norma dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'Italia ha istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclo dei rifiuti di beni in polietilene, "PolieCo";

il comma 14 di detto articolo prevede che "chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi";

in virtù di tale articolo si è costituito il Consorzio PolieCo, le cui disposizioni regolamentari prevedono, a carico dei produttori di materie prime in polietilene e dei trasformatori di beni in polietilene, l'obbligo di versare un contributo commisurato alle quantità immesse sul mercato;

fin dalla sua origine, nei confronti di tale normativa e dell'operato del PolieCo, sono stati sollevati dubbi e perplessità, in particolare in merito alla norma di legge, allo Statuto ed al regolamento del Consorzio, e quindi alla coerenza del corpus normativo che ha portato molte aziende produttrici di beni in polietilene a non aderire allo stesso;

ciononostante, il Parlamento italiano ha provveduto, con legge 23 marzo 2001, n. 93, ad introdurre un sistema sanzionatorio sia per la mancata adesione al Consorzio ex art. 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che per il mancato pagamento dei contributi, ribadendo il carattere monopolistico del Consorzio per il riciclo dei rifiuti di beni in polietilene;

considerato che:

gli Stati membri sono tenuti ad adottare una legislazione compatibile con il diritto comunitario e la Commissione è chiamata ad interviene per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e dei meccanismi di concorrenza nel rispetto dell'obiettivo legislativo di un livello elevato di tutela ambientale;

la pertinente giurisprudenza comunitaria in materia ambientale (decisione della Commissione 20/04/01 - caso DSD - C(2001)1006, decisione della Commissione 15/06/01 - Caso Eco-Emballages - C(2001)1611) stabilisce che i consorzi che recuperano rifiuti non possono costituire un monopolio, che le imprese devono poter scegliere tra diversi sistemi di recupero e che non si può far pagare un corrispettivo in assenza di un servizio;

già nel 2001, il Parlamento europeo aveva presentato interrogazione scritta, E-2362/01 a prima firma Amalia Sartori (PPE-DE), per chiedere alla Commissione europea quali misure intendesse mettere in atto per sollecitare lo Stato italiano ad intervenire per modificare il decreto legislativo n. 22 del 1997 istitutivo di PolieCo e per richiedere allo stesso di avviare un'indagine preliminare nei confronti di PolieCo per verificare un eventuale abuso di posizione dominante;

alla richiamata interrogazione, l'allora commissario Monti aveva risposto in maniera poco esaustiva, e senza evidenti conseguenze, riferendo che la Commissione avrebbe contattato "le autorità italiane (tra cui l'Autorità garante della concorrenza) per informarle degli interrogativi sollevati dagli onorevoli parlamentari e per sollecitare una prima risposta in merito",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché venga verificata la necessaria coerenza della posizione di PolieCo rispetto alla normativa nazionale e soprattutto con il diritto comunitario, e quindi garantire il rispetto delle norme e gli equilibri di mercato interno e della concorrenza e soprattutto scongiurare interventi da parte della Commissione europea.