Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08546

Atto n. 4-08546

Pubblicato il 20 aprile 2005
Seduta n. 784

GIARETTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

i commi da 349 a 353 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria del 2005) hanno introdotto un'estesa riforma del sistema di imposizione sui redditi personali (IRE), entrata in vigore dal 1° gennaio 2005;

uno degli aspetti più rilevanti di tale riforma è il passaggio dal sistema delle “detrazioni fiscali” per carichi familiari al sistema delle “deduzioni”;

la nuova normativa non ha inciso sulla posizione di “familiare a carico” come persona individuata ai sensi dell'articolo 433 del codice civile; in tal senso, è rimasto fiscalmente a carico della persona dichiarante il familiare che non superi il reddito annuo di 2.840 euro, in continuità con il sistema previgente;

considerato che:

la riforma fiscale non solo perpetua, ma per alcuni versi estende gli effetti distorsivi della vecchia disciplina, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori di età o studenti che divengano titolari di redditi superiori - anche solo di poco - alla soglia dei 2.840 euro, così perdendo la posizione di figlio a carico;

in tal caso, infatti, il dichiarante perde la possibilità di accesso alle deduzioni per i figli - oggi pari, nel massimo, a 3.200 euro per il primo figlio e 2.900 euro per ciascuno dei figli successivi al primo, nonché l'eventuale deduzione di 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 1992 - e alle altre deduzioni ammesse dalla legge per gli stessi figli, in relazione a spese sanitarie, scolastiche, di formazione, ecc.;

tali situazioni, non infrequenti, possono verificarsi anche in condizioni di specifico indebolimento economico del nucleo familiare; è il caso, per esempio, del decesso del capofamiglia, lavoratore o pensionato, e del conseguente riconoscimento di una quota (20%) della cosiddetta “pensione di reversibilità” anche al figlio, se minore di 18 anni o studente;

questo trattamento fiscale, senz'altro inaccettabile per i casi segnalati, può dare luogo ad ingiustificate penalizzazioni anche per le altre famiglie in cui i figli acquisiscano, a diverso titolo, redditi modesti; infatti, il beneficio economico dell'esenzione totale di tali redditi, ai sensi della disciplina della cosiddetta "no tax area", potrebbe risultare inferiore ai benefici che già derivavano a quel nucleo familiare dall'accesso alle deduzioni per lo stesso figlio, mancando ogni sorta di "clausola di salvaguardia" per questi casi;

gli effetti ingiustamente penalizzanti derivanti, per i soggetti citati, dall'attuale sistema impositivo sono stati segnalati anche dal Direttore del Se.C.I.T, nell'ambito dell’audizione svolta il 15 febbraio 2005 presso la 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'attuale configurazione del sistema fiscale, sotto il profilo della disciplina dei familiari a carico, esponga ad un trattamento ingiustamente penalizzante anche nuclei familiari in condizioni meritevoli di specifica tutela - quali quelli in cui è avvenuto il decesso di un genitore - e in generale tutte le famiglie che, a fronte dell'acquisizione di un modesto reddito dei figli, si vedono precluse le deduzioni ammesse dalla legge, con effetto complessivamente penalizzante;

in tal caso, se non ritenga di dover disporre, con la massima sollecitudine, ogni misura correttiva idonea ad eliminare gli effetti distorsivi segnalati, assicurando piena equità e coerenza alla tassazione sui redditi familiari.