Atto n. 4-08524

Pubblicato il 19 aprile 2005
Seduta n. 783

FABRIS - Al Ministro dell'interno. -

Premesso:

che nella notte tra venerdì 1° e sabato 2 aprile 2005, a ridosso dell'appuntamento elettorale previsto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale del Veneto, i manifesti del partito Popolari UDEUR e della candidata locale per i Popolari UDEUR, la Sig. Angelina Boldo, affissi sugli appositi spazi nel territorio del Comune di Negrar, sono stati manomessi;

che, in particolare, il viso della Sig. Angelina Boldo è stato coperto con l'immagine fotografica di altra persona estranea alla competizione elettorale, il Sig. Sante Perusi;

che l'immagine fotografica del Sig. Sante Perusi è stata adoperata abusivamente e senza che il Sig. Sante Perusi avesse concesso alcun tipo di autorizzazione;

che la manomissione dei manifesti elettorali del partito Popolari UDEUR in occasione della campagna elettorale della Regione Veneto e gli illeciti perpetrati ai danni del partito Popolari UDEUR si sono verificati fin dall'inizio della campagna elettorale, con la sistematica copertura dei manifesti anche attraverso l'affissione di manifesti elettorali di candidati del centro-destra;

considerato:

che l'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce espressamente che "chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali. Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1";

che la disciplina del diritto all’immagine è ricavabile dall’art. 10 del codice civile, che statuisce l’illiceità dell’esposizione o della pubblicazione dell’immagine di una persona fuori dei casi consentiti dalla legge o comunque con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa;

che nel novero dei diritti della personalità il diritto all’immagine, "pur non essendo specificamente indicato dalla Costituzione, deve ricondursi a quei diritti fondamentali dell’uomo, in quanto esso protegge un aspetto di quella intimità (privacy) che è ormai reputata un valore primario della persona" (Pretura di Napoli, 19.5.1989);

che la giurisprudenza pone il concetto di immagine in stretta connessione con il diritto della cosiddetta "identità personale", inteso come diritto della persona ad una proiezione del sé nel sociale il più possibile "corretta", in relazione al suo attuale modo di essere, agire, pensare; più precisamente è stato statuito che il "diritto all’identità personale protegge il diritto di ciascuno a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contrastato con il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc., quale si era estrinsecata o appariva in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale" (Cassazione 22.6.1985, n. 3759);

che la disciplina dettata dal codice civile configura l’immagine come un diritto assoluto che importa il divieto a carico dei terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui, a meno che non ricorrano le scriminanti del consenso dell’interessato, della notorietà della persona effigiata e, infine, dei fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine a quanto palesato con la presente interrogazione;

come il Governo valuti l'opportunità di porre in essere ogni atto, per quanto di sua competenza, finalizzato ad individuare i responsabili della manomissione degli illeciti perpetrati ai danni della candidata Popolari UDEUR Angiolina Boldo, del Partito Popolari UDEUR, e del Sig. Sante Perusi;

quali siano le valutazioni del Governo in ordine all'opportunità di porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di impedire che anche nelle prossime competizioni elettorali previste per le elezioni politiche 2006 si verifichi l'ennesima manomissione dei manifesti elettorali di candidati del centro-sinistra e, nel caso, se e quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere al riguardo.