Atto n. 4-06510

Pubblicato il 8 febbraio 2022, nella seduta n. 400

BITI - Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

la maggior parte dei medici veterinari possiede ed utilizza un dispositivo a raggi X, mobile o fisso, per l'analisi delle patologie animali: il dispositivo mobile si rende necessario ogni qualvolta il veterinario si rechi in un luogo distante dalla struttura per effettuare un intervento urgente e tutte le volte che risulta essere logisticamente molto complesso o impossibile spostare l'animale, per le dimensioni o per lo stato di salute dello stesso;

la normativa in materia di regole sulla sicurezza e sui pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (i cosiddetti raggi X), viene individuata dal decreto legislativo n. 101 del 2020 recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

il decreto legislativo di recepimento della direttiva "Euratom" è entrato in vigore il 27 agosto 2020;

l'articolo 48 del decreto legislativo disciplina il "Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti" e prevede che i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti debbano registrare i propri apparecchi e impianti sul sito istituzionale dell'ISIN, trasmettendo le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse;

l'art. 50 del decreto legislativo elenca le sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a nulla osta preventivo, tra cui le sorgenti che comportano: la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali (comma 2, lettera c); l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi (comma 2, lettera g); l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi X a scopo medico-radiodiagnostico in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV (comma 2, lettera h);

l'art. 241 prevede, inoltre, che i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi debbano registrare i dati delle proprie sorgenti sul sistema operativo dell'ISIN; tale sistema di registrazione è stato reso operativo dal 23 febbraio 2021 presso il sito web "strims.isinucleare"; l'art. 241 prevede che venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una Comunicazione recante l'operatività del sistema di registrazione. Dal momento della pubblicazione della Comunicazione in Gazzetta Ufficiale i detentori devono provvedere alla registrazione entro 90 giorni;

le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del decreto legislativo n. 101 del 2020, mentre devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 67 del medesimo decreto, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività; ciò non si applica, tuttavia, agli "studi" veterinari (dicitura comunque inesatta, in base alla Deliberazione 26 novembre 2003 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private"), che utilizzino apparecchiature fisse e mobili, nonostante i generatori di radiazione e materie radioattive siano le medesime utilizzate nelle strutture sanitarie suscettibili di esenzione;

considerato che tale differenza tra il regime applicato per strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, da un lato, e strutture veterinarie, dall'altro, si configura come una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che questa differenziazione relativa agli obblighi sull'utilizzo di sorgenti di radiazioni nel caso dell'uomo e nel caso degli animali non risponde alla ratio sottesa alle norme in materia di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ratio che è rivolta alla tutela dei professionisti sanitari che svolgono l'esame radiologico a prescindere dalla specie a cui appartiene il paziente. Viceversa, nel caso di utilizzo da parte dei medici veterinari, non vi è questa tutela, verosimilmente perché il legislatore si è focalizzato sul destinatario (animale) della diagnosi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative intendano adottare al fine di sanare questo vulnus legislativo, valutando l'impatto di tali misure sulla professione del medico veterinario e sullo svolgimento in sicurezza dell'attività professionale, includendo pertanto anche i medici veterinari tra i soggetti esentati dagli obblighi ex articolo 48 del decreto legislativo n. 101 del 2020.