Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08430

Atto n. 4-08430

Pubblicato il 23 marzo 2005
Seduta n. 771

MENARDI. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. -

Premesso:

che i Comuni delle aree olimpiche di Torino 2006 sono tutti di modeste dimensioni, ma di importanza fondamentale per l'economia dei territori che rappresentano;

che per i piccoli Comuni piemontesi l'eccezionalità dell'evento riguardante le Olimpiadi ha provocato una contraddizione di fatto fra ciò che essi sono e le aspettative che l'evento crea;

che sulle aree olimpiche sono previsti consistenti investimenti infrastrutturali, alcuni derivanti dal piano di interventi della legge 285/2000, altri previsti in quanto opere connesse ai Giochi olimpici;

che tra queste ultime rientrano impianti di risalita, messa in sicurezza della viabilità, parcheggi e molti altri interventi fondamentali per il corretto funzionamento del sistema olimpico;

che per tali opere i Comuni svolgono la funzione di stazione appaltante, ricevendo direttamente i fondi e gestendo gli appalti pubblici; infatti questi enti, proprio per le loro caratteristiche demografiche e territoriali, non avevano dovuto sostenere negli anni passati spese così elevate per infrastrutture;

che l'inserimento degli investimenti per le opere olimpiche nel Patto di Stabilità interno fa sì che i Comuni da un lato abbiano a disposizione le risorse economiche necessarie per realizzare tali interventi e dall'altro siano impossibilitati ad utlilizzarle; la singolarità dei massicci investimenti infrastrutturali che i Comuni olimpici devono affrontare entro la fine di quest'anno difficilmente si concilia con il sistema di regole attualmente imposto dalla legge finanziaria 2005;

che per molti di questi comuni una sola delle opere assorbe completamente la spesa media annua sostenuta nel triennio 2001-2003;

che da quanto detto deriva un divieto ai Comuni di utilizzare le risorse a loro disposizione, impedendo così la realizzazione ed ultimazione delle opere connesse alle Olimpiadi;

che questo provocherà la paralisi totale della gestione di cassa e il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti interessati; le conseguenti inadempienze contrattuali nei confronti delle ditte appaltatrici faranno maturare interessi che difficilmente il bilancio comunale riuscirà a sostenere, oltre al possibile danno erariale per le casse dell'ente pubblico;

che tutto ciò rischia di vanificare gli sforzi che si sono effettuati per rilanciare e riqualificare dal punto di vista economico e turistico non solo il Piemonte ma l'Italia intera attraverso un evento unico e irripetibile come è l'Olimpiade invernale 2006;

che in particolare il Comune di Limone ha stipulato con la Regione Piemonte un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, attuativo del "piano degli interventi", inerente l'ambito provinciale cuneese, stralcio del programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006, art. 21 della legge n. 166/2002;

che l'accordo di programma concluso da codesto Comune con la Regione Piemonte il 5 febbraio 2004, secondo quanto stabilisce l'art. 34 del Testo unico citato:

determina il finanziamento ed ogni connesso adempimento (comma 1);

stabilisce la ratifica da parte del Consiglio comunale, entro trenta giorni (comma 5), dell'adesione del Sindaco, se comporta variazioni allo strumento urbanistico;

statuisce che per l'approvazione di progetti - opere pubbliche compresa nei programmi dell'amministrazione, e per le quali siano immediatamente utilizzabili i finanziamenti, si procede secondo quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 34 per le variazioni agli strumenti urbanistici, il permesso di costruire, le espropriazioni;

tenuto conto della modifica dell'art. 42, lettera h), del Testo Unico, l'approvazione da parte del Consiglio dell'accordo di programma esclude la necessità dell'adozione da parte dello stesso della deliberazione di assunzione del mutuo. Con i provvedimenti di affidamento degli incarichi di progettazione il Comune ha assunto un impegno per la realizzazione delle opere, caratterizzate dalla particolare urgenza conseguente alle Olimpiadi 2006;

considerando che:

la modifica del comma 1 dell'art. 204, disposta con il comma 44 della legge n. 311/2004, che ha ridotto il limite di indebitamento al 12 per cento delle entrate dei primi tre titoli, è entrata in vigore il 1° gennaio 2005;

l'art. 204 stabilisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui" solo se l'importo annuale degli stessi, sommato a quello dei mutui già contratti, prestiti obbligazionari assunti e garanzie rilasciate, non supera il 12 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

l'ente, per assumere nuovi mutui, deve disporre della capacità d'indebitamento stabilita dalla legge, che era del 25 per cento al momento della stipula dell'accordo di programma e dell'assunzione degli impegni finanziari che dallo stesso conseguono, momento nel quale è stata prevista l'assunzione dei mutui. L'inclusione delle relative previsioni nel bilancio annuale, prescritta dall'art. 293, comma 1/b, del Testo Unico n. 267/2000, è avvenuta vigendo il limite del 25 per cento (ed era già prevista nel precedente bilancio);

nel caso che l'assunzione del mutuo, intesa come formalizzazione del relativo contratto o di emissione del provvedimento di concessione e, soprattutto, del rilascio delle delegazioni di garanzia, avvenga successivamente al 1° gennaio 2005, la lettura del primo comma dell'art. 204 fa ritenere che esso ricada entro il nuovo limite del 12 per cento che, con la modifica disposta dal comma 44, è stato posto all'ente ed all'Istituto mutuante;

può essere tuttavia sostenuto che alla data del 1° gennaio 2005 gli impegni assunti dal Comune in conformità alla legge, per finalità di eccezionale rilievo, rientravano nel limite di indebitamento per impegni assunti in vigenza del 25 per cento, per cui nel caso sono applicabili le disposizioni stabilite dal comma 45. Tenuto conto dell'efficacia che l'art. 34 del Testo Unico n. 267/2000 attribuisce all'accordo di programma, degli atti conseguenti che il Comune ha tempestivamente adottato, tale interpretazione ha - in quanto precede - motivazioni validamente sostenibili;

l'importanza mondiale dell'avvenimento per il quale le opere sono necessarie, e che ha determinato l'impegno concreto dello Stato, può, e si ritiene debba, essere sostenuta da una indicazione formale del Ministro dell'economia affinché l'Istituto finanziario possa erogare il finanziamento,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti sopra citati, e in particolare, per quei comuni come Limone Piemonte, che si trovano a realizzare le opere in tempi sempre più ristretti rispetto all'avvenimento politico.