Atto n. 3-02862

Pubblicato il 13 ottobre 2021, nella seduta n. 367

MAUTONE , PIRRO , PELLEGRINI Marco , PRESUTTO , FERRARA , GAUDIANO , DE LUCIA - Al Ministro dell'istruzione. -

Premesso che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, per vie generali, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, venga riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa;

considerato che:

nonostante non via sia alcuna disposizione normativa che preveda, in termini generali, limitazioni all'accesso della scuola per l'infanzia in relazione alla manifesta necessità del bambino di procrastinare l'uso del pannolino, numerose, per non dire la quasi totalità delle scuole pubbliche, accolgono la domanda di iscrizione solo se il bambino non utilizza il pannolino;

a parere degli interroganti tale limite è inconcepibile, considerando che il pannolino può essere tolto in un'età compresa tra i 3 e i 5 anni e, come unanimemente riconosciuto da tutte le società scientifiche, perfettamente compatibile con lo sviluppo neuro-psicomotorio normale, mentre il bambino diversamente abile, anche per queste necessità, viene seguito da un insegnante di sostegno;

tuttavia, il dirigente dell'istituto scolastico potrebbe prevedere, ad esempio, nell'ambito dell'organico scolastico, l'affidamento di questa mansione agli operatori scolastici che, spontaneamente, con incentivi economici previsti nei progetti di raggiungimento di obiettivi, a turno, potrebbero ottemperare a tale compito;

in assenza di una figura che abbia il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano l'asilo e che non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, è la famiglia, nel bisogno e all'occorrenza, a dover provvedere autonomamente, recandosi fisicamente presso la scuola, con non poco disagio causato per l'attività lavorativa;

è chiaro che tutto ciò condizioni le scelte familiari, indirizzando in via preferenziale i genitori nell'iscrizione del figlio presso una scuola privata che fornisca questo servizio. Ma, in uno Stato di diritto, anche per una corretta compresenza di pubblico e privato, non è giusto che il primo risulti svantaggiato in maniera così evidente per la mancanza di un requisito fondamentale per i bambini;

inoltre, c'è da considerare l'aggravio economico che ciò può comportare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia per la necessità di ricorrere a una scuola privata sia, nella migliore delle ipotesi, per remunerare una persona deputata per accorrere al bisogno presso la scuola pubblica;

tutto questo senza voler considerare l'aspetto psicologico e l'igiene del bambino, che rimane in classe indossando pannolini sporchi, anche per diverso tempo, con tutte le problematiche mediche e psicologiche connesse in rapporto con gli altri compagni di classe,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine a questo annoso problema, che crea disagi alla crescita dei bambini che saranno gli adulti di domani;

quali iniziative intenda assumere al fine garantire il servizio in questione rendendolo efficiente, considerato che oggigiorno, in sua assenza, la domanda di istruzione viene dirottata su strutture private con una decrescita vertiginosa delle iscrizioni presso quelle pubbliche.