Pubblicato il 7 settembre 2021, nella seduta n. 357
DE PETRIS - Al Ministro della transizione ecologica. -
Premesso che:
la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G07071 del 10 giugno 2021, avrebbe reso pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche in merito al progetto di un impianto di biodigestione e compostaggio sito in località Selciatella, nel comune di Anagni (Frosinone) su proposta della società Energia Anagni;
la localizzazione dell'impianto risulterebbe incompatibile con le norme tecniche attuative del piano territoriale regionale dell'ASI di Frosinone vigente, nel cui perimetro ricadrebbe l'area, trattandosi di attività di "trattamento e smaltimento rifiuti" e non di "attività produttive";
in ragione degli aspetti paesaggistici specifici dell'area, la localizzazione dell'impianto sarebbe riconducibile a uno dei "fattori escludenti" per gli aspetti ambientali individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, ovvero la presenza di "siti in fascia di rispetto di 150 metri da corsi d'acqua torrenti e fiumi", oltre che per la rilevanza degli effetti delle emissioni odorigene in relazione all'ubicazione dell'impianto, il quale nonostante venga localizzato in zona industriale in un raggio di 500 metri vede la presenza di numerosi insediamenti abitativi e attività produttive artigianali e agricole;
l'impianto, progettato per il trattamento di circa 84.000 tonnellate all'anno di rifiuti, tra rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti urbani residui (a valle della raccolta differenziata), frazione organica dei rifiuti solidi urbani (da raccolta differenziata) e rifiuti speciali a matrice organica derivanti principalmente da attività industriali del comparto agroalimentare, ricadrebbe all'interno della valle del Sacco il cui quadro ambientale risulta fortemente compromesso, oggetto di perimetrazione quale sito di bonifica di interesse nazionale (decreto ministeriale n. 321 del 22 novembre 2016);
con analoga determinazione dirigenziale n. G00011 del 9 gennaio 2015 la Regione avrebbe espresso pronuncia di compatibilità negativa per un impianto nel comune di Ferentino proposto dalla società Rodesco, similare ma di dimensioni inferiori, adducendo tra le motivazioni che "il quadro ambientale della Valle del Sacco risulta compromesso dal punto di vista ambientale tale da impedire la collocazione di ulteriori attività rispetto a quelle già presenti nel comprensorio";
l'attuale situazione d'inquinamento della valle del Sacco non risulterebbe migliorata dal punto di vista ambientale rispetto al 2015, data di adozione della determinazione citata ed inoltre nell'area SIN sono in corso ulteriori proposte di impianti di trattamento di rifiuti organici per un peso complessivo di circa 300.000 tonnellate annue, a fronte ad un fabbisogno provinciale di circa 36.000 tonnellate annue a cui si potrebbe far fronte con la diffusione del compostaggio domestico e di comunità in un territorio provinciale per lo più rurale, riducendo di molto l'organico da trattare in piccoli impianti preferibilmente a gestione pubblica;
per ciò che riguarda la gestione dei reflui, degli scarichi e dei prelievi e consumi delle acque, il progetto dell'impianto non terrebbe in debito conto quanto determinato dal piano gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013, al quale appartiene il bacino del fiume Sacco e dei suoi affluenti, il quale evidenzia che la qualità delle acque del bacino del Sacco è di livello "pessimo";
il depuratore consortile che serve l'area ASI, nella quale ricade l'impianto, risulterebbe non funzionante e quindi resterebbe allo stato attuale omessa ogni depurazione dei reflui industriali e pertanto, pur ipotizzando una modesta immissione di reflui dall'attività dell'impianto, il contesto territoriale e lo stato delle matrici ambientali è tale da non consentire ulteriori aggravi ed impatti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti riportati, nonché se sia stato invitato alla conferenza dei servizi propedeutica al pronunciamento di VIA, stante la competenza nazionale sul SIN;
se non ritenga necessario verificare, per quanto di propria competenza, se le procedure amministrative e le decisioni assunte dalla Regione Lazio siano state prese nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di realizzazione impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti;
nello specifico, se la decisione di autorizzare nel comune Anagni un biodigestore non costituisca ulteriore pregiudizio del quadro ambientale della valle del Sacco già largamente compromesso dal punto di vista ambientale, tale da impedire la collocazione di ulteriori attività rispetto a quelle già presenti nell'area dichiarata SIN, disponendo in tal senso una moratoria di realizzazione ulteriore di impianti inquinanti fino alla piena attuazione delle attività di bonifica previste per l'intera area SIN.