Atto n. 4-05819

Pubblicato il 15 luglio 2021, nella seduta n. 347

ANGRISANI , GRANATO , GIANNUZZI , ORTIS , ABATE , CORRADO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

il decreto legislativo n. 207 del 1996 ha stabilito, per il triennio 1996-1998, un indennizzo per la cessazione di talune attività commerciali in crisi (in favore "dei soggetti che esercitano attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche"). Tale misura è stata più volte prorogata, in seguito, in sede di legge di bilancio ovvero di decreti legge cosiddetti "milleproroghe";

la disposizione citata prevede che l'indennizzo, corrisposto mensilmente in favore dei soggetti beneficiari (titolari o coadiutori), sia stabilito in misura pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS;

si dispone, inoltre, che i soggetti beneficiari non debbano essere in possesso dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al regime pensionistico (ex art 2, comma 43, della legge n. 549 del 1995) raggiunto per anzianità, ma dei seguenti requisiti (art. 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996): a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS;

l'erogazione dell'indennizzo, inoltre, viene subordinata alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

considerato che:

con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, è stata riconosciuta la possibilità di ricevere l'indennizzo economico anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

infine, a partire dal 1° gennaio 2019, con l'articolo 1, comma 283, della legge n. 145 del 2018, è stato stabilito che a decorrere da tale data l'indennizzo sia concesso, nella misura e secondo le modalità già previste, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 alla data di presentazione della domanda;

valutato che:

dalla disamina effettuata, risulta che alcuni periodi di cessazione definitiva dell'attività siano rimasti esclusi dalla facoltà di poter usufruire del beneficio di cui al presente atto;

si tratta, nello specifico di coloro che hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e che hanno maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se non intenda adottare le opportune iniziative di propria competenza, anche di natura legislativa, al fine di permettere l'accesso all'indennizzo citato in premessa a coloro che hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e che hanno maturato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.