Atto n. 4-05725

Pubblicato il 6 luglio 2021, nella seduta n. 342

BINETTI , DE PETRIS - Al Ministro dell'università e della ricerca. -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 20 luglio 2020, il consiglio di dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" ha chiamato come professore di prima fascia il professor G.P., nel settore scientifico disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1;

La Sapienza aveva indetto la procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento con un bando del 17 gennaio 2020;

il 26 marzo 2020 era stata nominata la commissione che, preso atto dell'elenco dei candidati che avevano presentato domanda per la partecipazione alla procedura, il 1° luglio 2020 ha effettuato la valutazione collegiale comparativa complessiva;

all'esito della valutazione, il professor G.P. è stato dichiarato vincitore della procedura concorsuale e il 15 luglio 2020 sono stati approvati gli atti della procedura;

un altro dei candidati, il professor L.T., in data 30 settembre 2020 ha fatto ricorso al TAR chiedendo l'annullamento, previa sospensione degli effetti del provvedimento di nomina, degli atti della procedura concorsuale;

il professor L.T., a sostegno delle proprie ragioni, ha formulato le proprie critiche documentando l'invalidità del giudizio della commissione, sostenendo la violazione e la falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, in ordine al provvedimento di nomina del professor G.P. per violazione di legge e ed eccesso di potere, avendo il vincitore del concorso illustrato falsi titoli (brevetti, progetti di ricerca appartenenza a società scientifiche e a editorial board di riviste) non meritevoli di alcuna valutazione da parte dei commissari;

il professor L.T., inoltre, ha segnalato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, dal momento che la commissione avrebbe individuato ulteriori criteri per la valutazione dei candidati rispetto a quelli previsti dal bando, tanto da alterare la par condicio tra i concorrenti;

dopo tutte le procedure di verifica del caso, il TAR ha recentemente accolto il ricorso del professor T. e l'università ha sospeso la procedura di chiamata del professor P.;

l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata dall'università, si è limitata a depositare in atti una relazione della commissione di concorso del 22 ottobre 2020, in cui la stessa riferisce che "ai fini della stesura del profilo curriculare dei candidati, la Commissione si è basata su quanto dichiarato dai candidati nel curriculum e nelle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000";

l'Avvocatura generale dello Stato ha quindi consigliato La Sapienza di non fare prendere servizio al professor P. per evitare "di assumere decisioni che rischiano di essere travolte dalla sentenza del Tribunale";

il consiglio di amministrazione dell'università ha quindi sospeso in autotutela il provvedimento di nomina come ordinario del professor P., avendo riscontrato, in sede di controlli, la falsità dei titoli dichiarati;

in precedenza gli stessi titoli risultati falsi erano stati dal professor G.P. già dichiarati in un precedente concorso da primario per l'unità operativa complessa di chirurgia orale e il titolo di primario ha certamente rivestito un ruolo determinante nella vittoria dello stesso nel concorso da docente ordinario, avverso il quale il professor T. ha proposto ricorso al TAR;

nonostante tali evidenze, risulta che il professor G.P. sia stato dichiarato ugualmente vincitore del concorso per l'attribuzione del posto di professore di prima fascia, con una grave lesione dei diritti degli altri candidati e della credibilità di una delle più importanti università italiane,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire che le commissioni dei concorsi universitari nel corso della loro valutazione comparativa dei candidati mantengano fermi i criteri stabiliti a monte dal bando di concorso;

se non ritenga utile e conveniente che, almeno nei confronti di chi viene dichiarato vincitore, si proceda ad una verifica dei titoli presentati, per lo meno di quelli principali su cui si fonda il giudizio di merito, per evitare palesi ingiustizie ai danni di candidati più onesti e competenti;

se alla luce del conferimento dell'incarico non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, affinché il posto di professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1, dell'università La Sapienza venga assegnato sulla base di una limpida e corretta valutazione dei titoli che includa, come dovrebbe di rigore essere, la loro veridicità.