Atto n. 3-02609

Pubblicato il 15 giugno 2021, nella seduta n. 336

LEONE , SANTANGELO , MARINELLO , ANASTASI , TRENTACOSTE , CAMPAGNA , D'ANGELO , RUSSO , PISANI Giuseppe , CROATTI , VANIN , FERRARA , CATALFO - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. -

Premesso che:

l'articolo de "Il Sole 24 Ore", dal titolo "Gelmini rilancia il federalismo fiscale: per metà luglio la nuova legge quadro", datato 27 maggio 2021, riporta la volontà del Ministro in indirizzo, espressa in occasione dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di presentare una nuova legge quadro sull'Autonomia differenziata entro luglio 2021;

considerato che:

lo Statuto della Regione Siciliana continua a non essere applicato con particolare riguardo agli articoli 36, 37 e 38 e i decimi di IRPEF e IVA attributi alla Regione Siciliana violano le previsioni Statutarie;

considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:

lo Statuto speciale della Regione Siciliana fu emanato con Regio decreto il 15 maggio del 1946;

agli artt. 36 e 37 dello Statuto sono esplicitate le entrate con cui la Regione dovrà far fronte all'esercizio delle sue funzioni. Secondo l'art. 36, alla Regione Siciliana spetta per Statuto l'integrale attribuzione di ogni tributo deliberato dalla medesima, mentre sono riservate allo Stato le imposte di produzione (ora accise) e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. L'art. 37 specifica come nelle entrate spettanti alla Regione siano comprese anche le imposte relative al reddito prodotto da quelle imprese aventi stabilimenti e impianti siti in territorio siciliano, ma la cui sede legale si trova al di fuori della regione;

l'art. 38 istituiva inoltre un contributo di solidarietà a favore della Regione che lo Stato avrebbe dovuto versare annualmente per compensare il minore ammontare dei redditi di lavoro in confronto della media nazionale;

con l'art. 43 veniva inoltre istituita una Commissione paritetica Stato-Regione incaricata di procedere al trasferimento delle competenze a lei spettanti, mediante l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Solo attraverso l'emanazione di queste norme gli articoli dello Statuto avrebbero dunque preso effettività;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 reca "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 251 del 2016 ha modificato le norme di attuazione in materia finanziaria (in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965), relativamente all'art. 36 dello Statuto siciliano, stabilendo nel dettaglio le quote di imposte erariali spettanti alla Sicilia e ricomprendendo espressamente anche le imposte riscosse altrove, ma maturate sul territorio regionale. È stato dunque adottato il criterio del maturato, facendo quindi prevalere il principio della capacità fiscale su quello della territorialità ai fini della determinazione del gettito erariale di spettanza regionale;

con detta modifica è stato inoltre introdotto il sistema dei decimi per il calcolo della compartecipazione regionale ai tributi erariali. A differenza del sistema precedente, che attribuiva alla Regione i dieci decimi di tutte le imposte a lei spettanti, viene qui fissata una quota di compartecipazione del gettito IRPEF. Di tale imposta spettano alla Regione 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018;

a questo è seguito un ulteriore modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale attraverso il decreto legislativo n. 16 del 2018, con il quale è stata invece rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA. Modificando sempre l'art. 2 del suddetto decreto n. 1074 del 1965, si stabilisce che alla Regione Siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA;

considerato infine che, a parere dell'interrogante:

non è stata casuale la scelta di applicare la compartecipazione sui suddetti due tributi, visto che essi sono quelli che portano alla Regione la remunerazione più ingente;

sarebbe utile conoscere le motivazioni addotte dalla Commissione paritetica nelle sedute del 3 ottobre 2016 e 28 luglio 2017, nelle quali furono adottati i provvedimenti successivamente ripresi nei due citati decreti legislativi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di pervenire ad una revisione delle modifiche apportate all'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana;

quale sia l'importo delle imposte sul reddito delle persone giuridiche riscosso e maturato riconosciuto alla Regione Siciliana con riferimento agli anni dal 2002 sino agli ultimi dati disponibili, considerato che il separato importo del tributo maturato, e non esclusivamente quello riscosso dalla Regione Siciliana, è una previsione degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 e dei decreti legislativi n. 257 del 2016 e n. 16 del 2018;

quali siano gli importi dovuti dal 2002 dallo Stato alla Regione Siciliana in ottemperanza all'art. 38 dello Statuto siciliano.