Atto n. 4-08138

Pubblicato il 15 febbraio 2005
Seduta n. 738

MAGNALBO'. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. -

Premesso:

che l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ha ufficialmente manifestato ai propri associati l'intenzione di richiedere l’iscrizione nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale a norma della legge 383/2000;

che tale iscrizione, qualora fosse attuabile sotto il profilo dei requisiti formali, porterebbe a conseguenze sostanziali oggi solo parzialmente configurabili, permettendo all’ASI di stipulare “convenzioni per la prestazione di servizi” a norma dell’articolo 4, lett. e), della richiamata legge;

che, di fatto, attraverso tali convenzioni l’ASI potrebbe attuare un’autentica “concessione di pubblico servizio” per i veicoli storici, rafforzando ulteriormente la propria posizione di privilegio e di monopolio, e ciò in contrasto sia con gli intenti di cui all’articolo 1 della legge 383/2000, sia con gli articoli 3 e 18 della Costituzione;

che, attraverso le “convenzioni” previste dalla legge 383/2000 nella limitata funzione di risorsa, neppure principale, di autofinanziamento delle Associazioni di Promozione Sociale, l'ASI potrà fornire pubblici servizi equiparabili – per quanto attiene ai veicoli storici – a quelli ordinariamente forniti da enti quali ACI e Motorizzazione civile;

che tali servizi potranno comprendere il rilascio a titolo oneroso degli “attestati di storicità ASI”;

che l'articolo 60 del codice della strada e il comma 8 dell'articolo 215 del regolamento ipotizzano tariffe solo ed esclusivamente a carico degli associati per l'iscrizione dei veicoli nei registri storici. Una diversa interpretazione, ovvero la fissazione di tariffe per servizi resi a quanti non sono associati all’ASI, configurerebbe un servizio di interesse pubblico;

che tutto ciò sarebbe in palese contrasto anche ai fini dell'esenzione ex articolo 63 della legge 342/2000 dalla tassa di possesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

che detti attestati potrebbero essere rilasciati anche al pubblico, quindi a soggetti non associati all’ASI, dietro pagamento, secondo una determinazione discrezionale delle tariffe, e ciò senza che l’ASI abbia – a quanto risulta – mai ricevuto alcuna specifica autorizzazione a svolgere tale attività, né mutato la propria natura di ente morale ed associazione di diritto privato senza scopo di lucro;

che questa iniziativa ha provocato molteplici proteste da parte dei tesserati, in quanto tutto ciò implicherebbe una sostanziale modifica dello statuto dell’ASI, dal momento che i circoli, che attualmente sono federati, diverrebbero affiliati, perdendo la facoltà di nominare il presidente, il consiglio, e quella di votare il proprio statuto,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano che l’esercizio delle attività suindicate, in proprio, a mezzo di una società di servizi collegata, comunque a titolo oneroso, sia compatibile con le caratteristiche di una “Associazione di Promozione Sociale” e con la stipulazione di una “convenzione per servizi” di cui alla legge 383/2000, articolo 4, lett. e).