Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08012

Atto n. 4-08012

Pubblicato il 27 gennaio 2005
Seduta n. 728

BERGAMO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, e le successive modificazioni in materia di disciplina dei benefici per i lavoratori esposti all’amianto;

visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel settore della cantieristica navale, con i quali negli anni 2000 e 2001 la procedura originaria ha subito una modifica nel senso che l’INAIL, oltre alla usuale metodica di accertamento eseguita da Con.T.A.R.P., ha rilasciato certificazioni in base agli atti di indirizzo ministeriali che contenevano indicazioni su mansioni, reparti e periodi di esposizione all’amianto;

visto che tali certificazioni sono state rilasciate dall'INAIL direttamente, incrociando le indicazioni contenute nei richiamati atti di indirizzo con le mansioni, i reparti e i periodi attestati nei singoli curricula lavorativi che sono rilasciati dai singoli datori di lavoro;

premesso che sulla base di tali normative si è appurato:

che i datori di lavoro cui gli atti di indirizzo facevano riferimento riguardano la cantieristica navale industriale che effettuava attività di riparazione o di costruzione come: Arsenale Triestino S. Marco di Trieste, Arsenale Venezia ex CNOMV di Venezia; Stabilimenti OARN (ex Ansaldo) e “Le Grazie” (ex Piaggio) di Genova, CAP-Ramo industriale ex Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilimento SEBN-SEBM-CA.MED di Napoli, stabilimento SEBM di Taranto, stabilimento di Palermo, Fincantieri-Cantieri navali italiani, Divisione grandi motori, Grandi motori Trieste, Divisione motori diesel, Breda spa, Italcantieri, Cantieri navali riuniti, Wartsilia degli stabilimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, La Spezia, Genova, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Taranto, Palermo;

che gli atti di indirizzo per tale comparto di lavoro richiamavano le metodiche di lavorazione, non potendo entrare nel merito di quantità e tempi di esposizione vista la complessità delle lavorazioni interconnesse, richiamando di converso le ragioni del rischio che proprio per le attività per le quali viene presentata la presente interrogazione (quelle di manutenzione e riparazione) evidenziavano come “il rischio maggiore deriva per l’appunto da queste operazioni (attività connesse con la manipolazione dell’amianto) che, considerato il particolare ed angusto ambiente di lavoro, potevano estendersi a tutto il bordo”;

che i datori di lavoro sulla base dei richiamati atti di indirizzo rilasciavano nominalmente una dichiarazione nella quale veniva esclusivamente riportata la mansione, i reparti/ambiente di lavoro, il periodo nel quale il lavoratore aveva prestato la sua opera con quella mansione e in quel reparto;

considerato:

che nell’ambito dell'attività della cantieristica di riparazione opera anche il Cantiere navale di Actv spa di Venezia, il quale effettua la manutenzione della flotta navale utilizzata per il trasporto pubblico passeggeri di linea a Venezia e che è composta da circa 150 unità navali;

che le lavorazioni effettuate da tale cantiere sono uguali a quelle contemplate negli atti di indirizzo precedentemente richiamati;

che l'Actv spa ha rilasciato nominalmente specifiche dichiarazioni per ogni singolo dipendente esposto alle lavorazioni con amianto, avendo altresì dichiarato che, come per tutta la cantieristica industriale, l’amianto era un componente comunemente usato nelle lavorazioni a bordo fino agli anni ’90;

che in relazione alle sollecitazioni da parte di Inail (ConTARP), l'Actv spa ha provveduto a documentare in forma esaustiva le metodiche di lavorazione non diverse da quelle assunte dal Ministero negli atti di indirizzo per la cantieristica;

che in tutti questi anni l’INAIL ha continuato a negare il riconoscimento ai lavoratori interessati dei benefici previdenziali in materia;

che alcuni fra i lavoratori interessati si sono rivolti alla magistratura e hanno già ottenuto sentenze favorevoli, mentre purtroppo alcuni decessi sembrano conseguenti proprio a tale esposizione, tutto ciò confermando drammaticamente il fenomeno;

che anche recentemente l’INAIL ha riconfermato che mancando gli atti di indirizzo ministeriali per il cantiere Actv spa si deve procedere quantificando le ore di esposizione giornaliere e le quantità di fibre per litro, cosa impossibile, come confermato dai citati atti di indirizzo;

che appare incomprensibile, iniquo e discriminante distinguere i lavoratori di Actv spa da quelli della cantieristica che, come nel caso dell’Arsenale (ex CNOMV) di Venezia, lo stesso lavoro facevano anche sulle stesse unità navali, visto che una parte della flotta Actv veniva manutenuta presso detto cantiere;

che i continui dinieghi da parte dell’INAIL stanno costringendo i lavoratori a rivolgersi alla magistratura, obbligandoli in questo senso a sostenere oneri ingiustificati per ottenere, oltretutto con tempi bliblici, quanto loro spetta di diritto, come appare certo dalle sentenze avute fino ad ora,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare quanto esposto in premessa al fine di evitare la discriminazione posta in atto fino ad ora e che impedisce di estendere i benefici previdenziali previsti dalla legge sull'amianto per la cantieristica anche ai circa 90 lavoratori dell'Actv interessati dal problema;

quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per giungere ad una soluzione, in ambito ministeriale, per l'applicazione della norma sull’amianto anche al cantiere navale Actv spa, al fine di evitare, così, la risoluzione delle controversie dinanzi la Magistratura.