Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01799

Atto n. 3-01799

Pubblicato il 28 ottobre 2004
Seduta n. 684

D'AMICO. - Ai Ministri della salute e per gli affari regionali. -

Premesso che:

in data 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato stipulato un Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente gli "aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio" (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003);

nel giugno 2004, in applicazione di tale accordo, i tecnici regionali del Coordinamento interregionale prevenzione hanno predisposto il testo di una “Disciplina interregionale delle piscine”, approvato successivamente dalla Conferenza degli assessori alla sanità;

in particolare, in base alla suddetta disciplina interregionale, le piscine della ricettività extra-alberghiera, nella fattispecie quelle degli agriturismo e dei Bed & Breakfast situati in aree rurali, verrebbero ricomprese nella categoria delle "piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica", e specificamente nel sottogruppo delle "piscine ad uso collettivo". La conseguenza sarebbe quella di applicare alle piscine degli agriturismo e dei Bed & Breakfast le medesime norme tecniche igenico-sanitarie previste per le piscine pubbliche e per le piscine delle strutture che svolgono attività turistico-alberghiera in via principale;

tale assimilazione non terrebbe nella dovuta considerazione le peculiarità dell'attività ricettiva svolta dai Bed & Breakfast e dagli agriturismo, ispirata alla concezione della "ospitalità in famiglia". Con particolare riferimento ai Bed & Breakfast, appare inconciliabile la qualificazione di "piscine ad uso collettivo" per strutture dalle modeste dimensioni, costruite per un uso domestico e privato e messe saltuariamente a disposizione di qualche ospite;

inoltre, la disciplina interregionale sembra essere in contrasto con lo spirito dell'Accordo Stato-Regioni del 2003, il quale individua come piscine ad “uso collettivo” esclusivamente quelle "inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili)", lasciando con ciò supporre che la ricettività extra-alberghiera, ossia quella svolta dagli agriturismi e dai Bed & Breakfast in aree rurali, debba ritenersi esclusa,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano consapevoli dei problemi interpretativi che le disposizioni della "Disciplina interregionale delle piscine" stanno tuttora ponendo, in considerazione del palese contrasto con il citato Accordo Stato-Regione, con grave pregiudizio per i soggetti che svolgono attività di ricettività extralberghiera;

se i Ministri interrogati non ritengano incongrua l'estensione delle norme tecniche pensate per le piscine pubbliche e per quelle inserite in grandi strutture alberghiere anche agli agriturismi e ai Bed & Breakfast;

quali misure di loro competenza i Ministri interrogati intendano adottare al fine di dare certezza agli operatori del settore e al fine di pervenire sollecitamente ad una disciplina chiara e univoca che consideri le piscine delle piccole aziende di agriturismo e dei Bed & Breakfast quali strutture ad uso privato.