Pubblicato il 18 novembre 2020, nella seduta n. 276
BATTISTONI , CALIGIURI , BERARDI , CRAXI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
l'art. 16 della legge n. 157 del 1992 disciplina le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristiche venatorie. Le prime come soggetti non a fine di lucro, con finalità naturalistiche e faunistiche, le altre, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'ammissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento;
come è noto, le aziende faunistico-venatorie adempiono agli obblighi previsti dalle normative vigenti, in particolare incentivando l'incremento della fauna omeoterma, sia all'interno del proprio territorio, sia per l'irradiamento all'esterno del loro perimetro. Sono obbligate, quindi, a prevedere una gestione responsabile del patrimonio faunistico, inteso come risorsa rinnovabile, salvaguardare e ripristinare le diversità ambientali e le qualità dell'habitat, nonché rivitalizzare e rianimare le zone rurali, recuperando quelle marginali, in modo da proporre la loro gestione faunistico-ambientale, a scopo venatorio, come un fattore positivo ben integrato nel contesto socio-economico e ambientale;
coloro che nelle riserve di diritto esercitano l'attività venatoria in esecuzione dei piani di prelievo, a seguito dell'incarico ricevuto in tal senso in base alla legge, fondano il loro agire sui ritmi della natura e svolgono un'attività inderogabile e non rinviabile, facendosi carico di una grande responsabilità sociale ed economica;
d'altra parte, invece, la caccia viene intesa come attività sportiva che si pratica all'aperto e in forma individuale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020 il territorio è stato diviso in 3 diverse aree, note come zona gialla, arancione e rossa, con relative diverse imposizioni di restrizioni, in base al livello di rischio e dello scenario epidemico della zona interessata;
quindi, in tutto il territorio nazionale sono vietati gli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5, mentre nelle zone rosse sono vietati tutti gli spostamenti, a qualsiasi ora, sia nel proprio comune che verso i comuni limitrofi, ad eccezione di quelli per comprovati motivi di lavoro, necessità o di salute. Resta comunque la possibilità, in tutte le zone, di svolgere individualmente attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso tutelare il grande lavoro delle aziende faunistico-venatorie, permettendo loro di continuare a praticare l'attività venatoria, anche nelle zone rosse, al fine di preservare l'habitat naturale ed evitare ulteriori ingenti danni all'agricoltura, costituendo una situazione di necessità ai sensi delle misure anti COVID-19;
se non ritenga discriminatoria la possibilità di fare attività motoria all'aperto, individuale, rispetto all'impossibilità di esercitare l'attività venatoria, rispettando i dettami dei protocolli anti COVID-19.