Pubblicato il 28 ottobre 2020, nella seduta n. 269
IANNONE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 all'art. 1, comma 1, lett. d), ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sospensione prorogata fino al termine delle attività;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, prorogato con decreto 10 aprile 2020 e ribadito con decreto 26 aprile 2020, ha sospeso le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ne ha vista la progressiva riapertura a partire dal 18 maggio, fatta esclusione dei bar delle scuole che sono rimasti chiusi fino al mese di settembre per il protrarsi della sospensione delle attività in presenza a cui sono seguite le vacanze estive;
le concessioni hanno una durata limitata e alcuni gestori avevano da poco investito per l'apertura dell'attività alla quale a breve scadrà la concessione, i costi applicati dai bar delle scuole sono "calmierati", di gran lunga inferiori a quelli dei bar pubblici, e quindi con margini più limitati di una qualsiasi altra attività esterna;
i bar delle scuole sono spesso a gestione familiare oltre che con impiego di dipendenti, complessivamente con un numero molto elevato di lavoratori, sebbene invisibili per la loro distribuzione sull'intero territorio nazionale;
queste attività hanno già alle spalle oltre 6 mesi di chiusura obbligata derivante dalle sospensioni delle attività didattiche e dalla sospensione estiva;
a settembre 2020, con la ripartenza delle scuole, chi non ha ricevuto disposizioni di chiusura da Province o dirigenti scolastici ha potuto riaprire il bar sia per tentare un riavvio dell'attività sia perché l'assenza del punto ristoro abituale avrebbe afflitto ancor di più personale e studenti sottoposti alle limitazioni già necessariamente in atto;
considerato che i rapporti di tali attività con la comunità scolastica sono molto diversi da un bar di passaggio e che l'apertura si è rivelata più formale che sostanziale: a tali punti ristoro è impedito di attrarre un'utenza diversa dalla popolazione scolastica;
i protocolli di prevenzione delle scuole, le quarantene e le numerose assenze degli studenti per timori di contagio rendono diffusamente impossibile l'accesso a questi punti ristoro da parte degli studenti, che costituirebbero l'80 per cento dell'utenza;
in diversi casi il punto ristoro è stato chiuso su disposizione del dirigente scolastico o per sospensione delle concessioni, come accaduto in provincia di Cosenza su indicazione della Provincia;
dai prossimi giorni le scuole secondarie ricorreranno totalmente o prevalentemente alla didattica a distanza;
per questa situazione di fatto si stanno accumulando molti mesi di parziale e totale inattività che rende impossibile coprire persino i costi di gestione;
in questi mesi di chiusura obbligatoria e di stentata ripresa i gestori hanno cercato di ottemperare alle spese delle relative attività con crescente affanno, ma il protrarsi delle limitazioni a breve lo impedirà, in quanto molti bandi prevedono di onorare e ottemperare a tutti gli obblighi;
alcuni gestori hanno ricevuto un sostegno economico, utilizzato per pagare le tasse, per i mesi di marzo, aprile e maggio identico a quello di tutte le altre attività codice ATECO 56.2 che a differenza dei bar delle scuole hanno potuto riaprire dal maggio 2020;
tale sostegno non ha tenuto conto del protrarsi di queste chiusure obbligate e lo slittamento dei pagamenti trimestrali ha coinciso con la riapertura stessa, rendendo i gestori privi della possibilità di un accantonamento a tal fine,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di integrare i sostegni del periodo che va da maggio a settembre 2020 e prevedere ulteriori contributi fino alla ripresa delle lezioni in presenza;
se ritengano di doversi attivare al fine di ridurre le tariffe ENEL non domestiche anche per i periodi successivi a quelli già previsti nel decreto-legge n. 34 del 2020;
se intendano attivarsi per far slittare i tributi fino ad un'effettiva ripresa delle attività lavorative post pandemia e derogare alla scadenza di bandi non pienamente fruiti per la loro intera vigenza (a causa di chiusure e sospensioni) nonché il rinnovo automatico della concessione per consentire il recupero delle perdite e delle spese sostenute nell'obbligata chiusura e nella riapertura con utenza obbligatoriamente ridotta;
se ritengano utile la sospensione dei pagamenti delle concessioni agli istituti scolastici.