Atto n. 4-07318

Pubblicato il 23 settembre 2004
Seduta n. 657

MANIERI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso:

che in data 4 giugno 2004 è stata approvata la legge contraddistinta con il n. 143 il cui comma 1-bis dell'art. 2 così recita: " Nell'anno accademico 2003-3004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono ... corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

che sino all'entrata in vigore della nuova legge il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili veniva conseguito a seguito della frequenza con esito positivo di un corso biennale;

che fino ad oggi gli insegnanti con specializzazione per il sostegno conseguito con corso biennale hanno ottenuto incarichi annuali via via reiteratisi nel tempo, così acquisendo grande esperienza e professionalità;

che il possesso del titolo di specializzazione costituisce titolo per gli insegnanti nelle graduatorie permanenti ripartite per fasce;

che, in mancanza di una normativa che salvaguardi la posizione di coloro che hanno conseguito la specializzazione con corsi biennali, potrà accadere che i nuovi specializzati, seppure a seguito di corso speciale autunnale, ricevano incarichi anche annuali o provvedimenti di missione in ruolo prioritariamente rispetto ai colleghi in possesso del titolo biennale e che hanno già maturato esperienza, in alcuni casi pluriennale;

che ciò si potrà verificare perché i nuovi specializzati possono trovarsi collocati in fasi che precedono quelle nelle quali sono inseriti altri insegnanti specializzati pur avendo questi un titolo conseguito a seguito di corso biennale e pur avendo maturato notevole e preziosa esperienza;

che tale evenienza verrebbe ad alterare non solo le legittime aspettative degli insegnanti che, avendo superato il corso biennale, attendono di essere nominati ma anche l'esigenza e l'interesse della Istituzione scolastica e dell'utenza di avere insegnanti che, stante il corso di studi biennale ed anche l'esperienza acquisita, garantiscano maggiore professionalità e capacità;

che, al contrario, la previsione del corso speciale annuale finisce per premiare quegli insegnanti che hanno prestato servizio per soli 360 giorni su posti di sostegno senza alcuna specializzazione e quindi senza alcuna professionalità specifica;

che, per evitare che quanto sopra si verifichi, appare opportuno e necessario che si formino apposite graduatorie aggiuntive per gli insegnanti che conseguiranno il titolo di specializzazione a seguito di corso speciale annuale o che si prevedano misure idonee a mettere gli specializzati per il sostegno con corso speciale annuale in coda ai colleghi che hanno conseguito il titolo con il corso biennale;

che, in definitiva, ai nuovi insegnanti di sostegno divenuti tali a seguito degli istituendi corsi speciali annuali si possono avanzare proposte per incarichi o di immissione in ruolo dopo aver interpellato gli insegnanti per il sostegno divenuti tali a seguito di corsi biennali,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda prendere iniziative perché quanto sopra rappresentato non si verifichi e al contempo si salvaguardi la posizione degli insegnanti con specializzazione per il sostegno conseguita a seguito di corso biennale, così perseguendo al meglio l'interesse degli alunni portatori di handicap e delle loro famiglie ad avere insegnanti di sostegno formatisi a seguito di un corso ordinario biennale, con esperienza specifica già maturata ed assicurando in tal modo, il più delle volte, anche la continuità di presenza e di didattica.