Pubblicato il 3 agosto 2004
Seduta n. 652
FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, DE RIGO, CARRARA, GUASTI, SCOTTI, SAMBIN, TREDESE, MAINARDI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, introduce ampie modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro. Si tratta di interventi legislativi ispirati a criteri di ampia adattabilità ed esigenze che di fatto avevano in qualche modo già trovato ingresso nella vita economica del Paese, con particolare riferimento alle aziende di dimensione medio – piccola;
in particolare ci si riferisce all'opportunità fornita agli imprenditori di modulare in qualche modo il rapporto di lavoro in modo variabile e coerente con le esigenze della produzione e delle dimensioni della stessa;
uno degli aspetti più critici della precedente disciplina, innovato totalmente dalla legge n. 30/2003 e quindi dal decreto legislativo n. 276/2003, era costituito dalla legge n. 1369/60 (divieto di interposizione di manodopera). Questa norma escludeva, infatti, il ricorso a qualunque utilizzo temporaneo di manodopera procacciata ed organizzata da terzi;
la sostanziale inefficienza del mercato, la mancanza di strumenti per l'utilizzo temporaneo della manodopera senza rilevanti vincoli economici e normativi avevano, in realtà, indotto molte piccole e medie aziende ad affidarsi, in periodi specifici o per lavorazioni non rientranti nell'attività strategica, alla prestazione di cooperative, che sostanzialmente fornivano personale idoneo alle mansioni richieste. Detto personale era normalmente regolarmente retribuito ed assicurato dalla cooperativa medesima;
soprattutto a cavallo tra il vecchio regime normativo e l'entrata in vigore della nuova disciplina gli enti previdenziali sanzionavano dette situazioni, contestando alle aziende utilizzatrici l'evasione contributiva per il personale utilizzato. In realtà detto personale risultava dipendente da soggetto terzo, in genere cooperativa, che ne garantiva la retribuzione e la contribuzione, seppure con parametri e regole diverse;
accertato che:
l'entrata in vigore della nuova disciplina che ha abrogato la legge n. 1369/60 introduce l'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato;
la nuova norma (il decreto legislativo n. 276/2003), sorta a fronte di esigenze più che mature di flessibilità, non riesce, però, ancora ad ovviare alle situazioni per la cui cessazione era stata emanata, e si verificano così situazioni di evidente contrasto tra i contenziosi in atto, ispirati da una normativa tanto severa quanto ormai desueta, e la situazione di ampia libertà susseguente all'entrata in vigore del nuovo corpo legislativo;
l'articolo 18 (sanzioni penali) dello stesso provvedimento prevede al comma 6 che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto, riferite al pregresso regime in materia di intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che la disposizione, sebbene posta sotto il titolo “sanzioni penali”, abbia portata generale ed idonea anche per definire opportunamente le situazioni di contenzioso pendenti con gli enti previdenziali, provvedendo ad attuare ed a sollecitare l'applicazione di tale norma con proprio decreto;
se il Governo, nella persona del Ministro del lavoro, intenda dare attuazione a quanto previsto dalla legge, introducendo apposita normativa atta a definire con il pagamento di somma a stralcio le situazioni in essere relative al contenzioso con gli enti amministrativi e previdenziali per violazione della legge n. 1369/60 ora abrogata.