Pubblicato il 16 luglio 2020, nella seduta n. 241
GRANATO , ABATE , ACCOTO , ANASTASI , ANGRISANI , AUDDINO , BOTTICI , CAMPAGNA , CASTELLONE , CIOFFI , CORBETTA , CORRADO , CROATTI , CRUCIOLI , D'ANGELO , DE LUCIA , DI GIROLAMO , DONNO , EVANGELISTA , FERRARA , FLORIDIA , L'ABBATE , LANZI , LEZZI , LUPO , LA MURA , LOREFICE , MAIORINO , MATRISCIANO , MAUTONE , MININNO , MOLLAME , MONTEVECCHI , MORONESE , NATURALE , PAVANELLI , PELLEGRINI Marco , PIARULLI , PIRRO , PRESUTTO , QUARTO , ROMANO , RUSSO , TRENTACOSTE , VANIN , GIANNUZZI , ORTIS , DI MICCO , VACCARO
Il Senato,
premesso che:
il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
le scuole paritarie, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e della citata legge, sono abilitate, dunque, a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nel rispetto dei requisiti di qualità ed efficacia;
nel particolare, la parità è riconosciuta alle scuole non statali (private e degli enti locali), su richiesta dell'ente interessato, con provvedimento del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, per quegli istituti che siano in possesso dei seguenti requisiti (art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000), da mantenere nel corso del tempo: a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
le procedure per il riconoscimento, il mantenimento e la revoca della parità scolastica sono disciplinate, nel dettaglio, da un regolamento ministeriale (n. 267 del 2007), emanato ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 250 del 2005;
in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del suddetto regolamento, con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare: a) i dati relativi al proprio status giuridico, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici; f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate; g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito; h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi;
ai fini del mantenimento della parità, il gestore o il rappresentante legale dell'ente deve dichiarare entro il 30 settembre di ogni anno la permanenza del possesso dei requisiti richiesti all'ufficio scolastico regionale competente; in caso di mancata osservanza delle prescrizioni richieste o di gravi irregolarità nella gestione l'ufficio scolastico regionale può revocare l'atto di riconoscimento della parità;
considerato che:
nel contesto delineato, in primo luogo ai fini del rispetto dei principi di legalità e buon andamento, appare del tutto opportuno estendere anche alle scuole paritarie le norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai fini di garantire maggiore conoscibilità e trasparenza nella gestione di tali istituti (fermi restando le verifiche amministrative già previste dalla normativa vigente esposta);
difatti, come già avviene per le scuole statali ai sensi della disciplina introdotta a partire dal 2013 dal cosiddetto "decreto Trasparenza", assolvendo le scuole paritarie private e degli enti locali ad una funzione di natura pubblicistica, pare opportuno assoggettare anch'esse al rispetto di taluni obblighi di pubblicità e trasparenza, con lo scopo prioritario di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";
considerato, inoltre, che:
durante l'iter di conversione in legge del cosiddetto "decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) sono state aumentate di 150 milioni di euro, rispetto allo stanziamento originario disposto dal provvedimento, le misure di sostegno economico previste per l'istruzione paritaria (65 milioni) e il sistema integrato da zero a sei anni (70 milioni);
nel particolare, alle scuole "primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, viene erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19" (art. 233, comma 4),
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi, attraverso provvedimenti di propria competenza, al fine dell'estensione alle scuole paritarie e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013, compatibili con le funzioni svolte da tali istituti, in particolare per quanto concerne: l'organizzazione interna (articolazione uffici e organigramma); la titolarità di incarichi di collaborazione o consulenza (con estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae e compenso erogato); il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (con particolare riferimenti ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo; tassi di assenza); i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; i provvedimenti adottati (quale, ad esempio, quello di assegnazione dei docenti alle classi); i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa; i documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; i beni immobili e la gestione del patrimonio;
2) ad accertare, in sede di erogazione delle risorse di cui all'articolo 233 del decreto-legge n. 34 del 2020, la riduzione o il mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza, ai fini della corresponsione del contributo straordinario statale.