Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07159

Atto n. 4-07159

Pubblicato il 27 luglio 2004
Seduta n. 647

DANIELI FRANCO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

l’accesso alle classi di abilitazione di Educazione musicale (nella scuola media classe di concorso 32/A [già XXXVIII], nella scuola secondaria superiore classe di concorso 31/A [già XXXVII]) è stato consentito, da sempre, sia a coloro che erano in possesso di un diploma di Conservatorio sia ai laureati universitari in discipline pertinenti (Musicologia; Disciplina delle arti, della musica e dello Spettacolo, indirizzo Musica; Conservazione dei beni culturali, indirizzo beni musicali), nonché ai diplomati universitari in Paleografia e filologia musicale (diploma attivo sino alla riforma degli ordinamenti universitari presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale [dal 2000: Facoltà di Musicologia] dell’Università di Pavia). Fintantoché canale ordinario di abilitazione all’insegnamento è stato il superamento di un concorso tale sistema d’accesso non ha mai creato alcun problema;

nel 1990, la legge n. 341/90 ha stabilito invece che, d’allora in poi, l’abilitazione all’insegnamento secondario di tutte le discipline avvenisse tramite la frequenza di un’apposita Scuola di specializzazione (unica, articolata in indirizzi) incardinata nell’ordinamento universitario. Ciò conseguiva l’esigenza, più volte segnatala dagli studiosi del settore, di un ambiente formativo comune per tutti i futuri insegnanti che, a prescindere dalla materia insegnata, dovranno collaborare tra di loro in équipe didattiche e nei Consigli delle classi;

nell’elaborazione dei decreti attuativi si volevano pertanto ammettere a tali scuole, per gli indirizzi interessati, non solo i laureati, ma anche i diplomati di Accademie e Conservatori; e se il Consiglio di Stato respinse in prima istanza uno schema di decreto attuativo della legge n. 341/90 con la motivazione che non appariva legittima l’iscrizione di non laureati a Scuole di specializzazione, la legge n. 127/97 (art. 17, c. 117) introdusse, proprio a tutela di diplomati, una norma per la quale “Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l’ammissione alla scuola di specializzazione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all’insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell’organizzazione delle corrispondenti attività didattiche le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l’educazione musicale, con le scuole di didattica della musica”. In seguito a ciò, il decreto attuativo 26.5.1998 ha sancito definitivamente l’accesso dei diplomati in questione alle SSIS, e tale situazione è stata poi confermata dalla legge n. 508/1999 che ha dato vita all’alta formazione artistica e musicale (AFAM) e che all’art. 4, c. 4, stabilisce, fra l’altro, che “I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell’attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all’insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia”;

un primo vulnus all’idea di unitarietà nella formazione degli insegnanti è stato inferto dalla legge n. 268/02, che nel convertire con modificazioni il decreto-legge n. 212/02 stabiliva, all’art. 6, c.1, che “1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l’immediato impiego dei titoli rilasciati […] secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all’articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni: 'a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio' ”. Con tale norma, il legislatore poneva esso stesso in essere un doppio canale formativo (concedendo addirittura valore retroattivo a un titolo di studio – e, fra l’altro, a un titolo a preferenza di altri: senza motivare in alcun modo, ad esempio, perché identico riconoscimento non sia stato previsto anche per i diplomati universitari in Storia e didattica della musica, un corso di diploma universitario al quale, analogamente alle Scuole di didattica della musica, si accedeva in grazia del possesso di un diploma di Conservatorio), disattendendo così le premesse culturali e normative che stanno alla base della legge n. 341/90;

in seguito la legge n. 53/03 (art. 5, c. 2) ha ulteriormente ampliato la competenza di Conservatori e Accademie in materia di abilitazione all’insegnamento con una norma direttiva per gli emanandi decreti delegati (e pertanto non operante fino a quando tali decreti non saranno in vigore) che si allontana ancor di più dall’idea primigenia della formazione unitaria dei futuri insegnanti, giacché stabilisce che “Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo”;

a detta legge ha fatto seguito, ultimamente, il decreto-legge n. 97/04, convertito con modificazioni nella legge n. 143/04, che contiene i seguenti dispositivi:

“1. Nell’anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili […] che siano privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso […], e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto […]; 2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. […]”;

nell’intento di dar attuazione a tali dispositivi il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha emanato in data 14.7.2004 apposito decreto, con il quale “Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004 che definisce, per l’anno accademico 2004-2005 , le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264; visto il decreto- legge 7 aprile 2004, articolo 2, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale sono state introdotte disposizioni per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle materie artistiche e musicali, da effettuare presso le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica; considerato che per effetto del succitato decreto-legge devono essere soppressi i corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario nel settore artistico e musicale istituiti presso le università, non essendo legittimato un doppio canale formativo; ritenuta la necessità di modificare conseguentemente il predetto decreto ministeriale 18 maggio 2004, nelle parti attinenti il settore artistico e musicale”, sono soppresse le prove di ammissione al VI ciclo delle SSIS relativamente agli indirizzi di Musica e Spettacolo (e di Arte e Disegno) ed è, conseguentemente, scardinato definitivamente il principio dell’unitarietà della formazione dei futuri insegnanti;

il sopra citato decreto sembra incongruo, nelle premesse e nelle conseguenze, per diverse ragioni:

l’articolo di legge a cui la lettera si riferisce non concerne il percorso ordinario di abilitazione, ma riguarda alcuni casi particolari chiaramente identificati dal medesimo articolo – non per nulla titolato “Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento” –, ossia i casi degli “insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto”, i quali “sono ammessi, per l’anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori”;

non si comprende pertanto come il Ministro possa ritenere che il predetto articolo – di fatto una sanatoria – giunga a modificare anche il percorso ordinario di abilitazione così come disciplinato dalla legge n. 341/90 e dai successivi decreti attuativi; e come possa di conseguenza porre addirittura a premessa il fatto che “devono essere soppressi i corsi di specializzazione per l’insegnamento nel settore artistico e musicale istituiti presso le università”;

stupisce quindi che, a motivazione della revoca di detta autorizzazione, il Ministro ponga poi l’illegittimità di un “doppio canale formativo”: un doppio canale, in realtà, posto in essere – come si è visto – dal legislatore stesso, sia pure “fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore”;

si rileva, infine, come la stessa legge n. 143/04, ai fini dell’accesso al corso speciale di abilitazione, discrimini i cittadini a un doppio livello: dapprima distinguendo tra insegnanti di musica e insegnanti di tutte le altre discipline (oltre ai trecentosessanta giorni di servizio, a questi ultimi è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, mentre ai docenti di musica, in aggiunta al servizio, non si richiede più del diploma di Conservatorio, ossia del solo titolo comunque obbligatorio per l’accesso alla classe di concorso); in secondo luogo, marcando un’incomprensibile differenza tra diplomati di conservatorio e laureati in discipline musicali (poiché unico titolo d’accesso alle Scuole di didattica della musica è il diploma di Conservatorio, in forza dei dispositivi combinati della legge n. 143/04 e del decreto 14.7.04, i laureati in discipline musicali non hanno accesso né al percorso straordinario (riservato ai diplomati) né al percorso ordinario di abilitazione (abolito di fatto dal decreto) anche ove abbiano svolto i richiesti trecentosessanta giorni di lezione, una situazione non solo lesiva di diritti acquisiti, ma anche – si ha ragione di credere - di costituzionalità per lo meno dubbia;

le conseguenze del decreto lasciano facilmente presagire scenari ancora più pesanti, primo fra tutti il divieto, imposto d’imperio alle Università, di svolgere corsi di laurea specialistica abilitante nel settore dell’educazione musicale,

si chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare per eliminare le suindicate contraddizioni di merito e le illegittimità costituzionali al fine di garantire la prosecuzione dell'attività delle scuole di specializzazione per l'insegnamento delle discipline musicali (SISS), consentire la collaborazione, spontanea o normata, tra Università e AFAM e per garantire una piena integrazione dei percorsi formativi senza prescindere dalla multivalente mediazione dell’insieme della musicologia e della ricerca disciplinare universitaria anche nella formazione professionale e specialistica degli insegnanti.