Atto n. 4-03459

Pubblicato il 19 maggio 2020, nella seduta n. 218

MARIN - Al Ministro della salute. -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 2 maggio 2020, in una località in provincia di Agrigento, un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver percorso diversi chilometri nella sua automobile con un megafono incitando le persone a non rispettare le disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, affermando l'assenza della pandemia. Per quanto il comportamento dell'uomo potrebbe essere definito da alcuni come provocatorio, da altri come irresponsabile, in nessun caso l'episodio potrebbe essere definito come pericoloso, né tantomeno rischioso, né per sé né per gli altri;

eppure l'uomo che, come è chiaramente visibile dal video che ne documenta il fermo, si "consegna" senza resistenza alle forze dell'ordine; dopo essere stato ammanettato, con successivo atterraggio e sedazione, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO), disposto dal sindaco, su richiesta delle autorità sanitarie. Sebbene il sindaco abbia parlato di "segnali pregressi di instabilità mentale", dal video che circola sul web dei momenti che precedono il fermo, l'uomo sembra molto calmo e lucido nell'esporre le ragioni della sua manifestazione del pensiero, tanto plateale quanto pacifica. Eppure il Tso è ammissibile esclusivamente in caso di urgenza clinica e motivata necessità, legittimato dalla seria necessità di tutelare la salute e la sicurezza dell'individuo che vi è sottoposto e degli altri;

l'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Pertanto, se può essere giustificabile un intervento delle forze dell'ordine per le modalità in cui l'uomo si stava esprimendo, appare assolutamente incomprensibile e lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti che l'uomo sia stato sottoposto a TSO e, secondo i filmati, sedato appena uscito dall'automobile;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 33, al comma 2 dispone che negli accertamenti e nei trattamenti sanitari obbligatori siano rispettati la dignità della persona e i diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione. Il medesimo articolo, al comma 3 prevede che gli accertamenti e i trattamenti siano disposti con provvedimento del sindaco su proposta di un medico e al comma 5, prevede che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi ve ne è obbligato;

l'uomo è stato ricoverato per giorni all'ospedale di Canicattì, nonostante la denuncia del suo avvocato per illegittimità del provvedimento e per difetti di motivazione degli atti. La registrazione della telefonata con la sua famiglia mostra chiaramente un paziente sedato, con evidenti difficoltà di espressione; interpellato dagli organi di stampa, il sindaco della città, che ha disposto il Tso, ha giustificato la sua scelta in base al fatto che "in passato l'uomo si era reso protagonista di azioni che hanno messo in allarme la comunità e si era scagliato contro un carabiniere che lo aveva fermato in un posto di controllo e lui aveva bruciato la carta di identità". Nei fatti, quindi, si deduce che non sono state accertate le condizioni di salute mentale dell'uomo nell'episodio in questione, ma la decisione è stata basata su accadimenti passati; quanto accaduto sta sollevando molte proteste da parte di persone indignate e addirittura spaventate dalla palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti e dalla scelta arbitraria di sottoporre un uomo a Tso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire, secondo quanto citato in premessa, verificando, anche in via ispettiva, se ricorrevano gli estremi per l'applicazione di un TSO.