Atto n. 3-01366 (in Commissione)

Pubblicato il 6 febbraio 2020, nella seduta n. 188

CASTELLONE , PISANI Giuseppe , PIRRO , ENDRIZZI , DE LUCIA , ANGRISANI - Al Ministro dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), all'art.1, comma 361, recita: "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso";

la sentenza di Cassazione n. 280/2016, sezione lavoro, riporta che in tema di impiego pubblico privatizzato la pubblica amministrazione, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un parametro diverso da quello dell'utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è destinata a scadere prima;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con delibera n. 141 del 27 maggio 2019, nonostante la legge e la sentenza sopra riportate, nell'anno 2019 ha non solo provveduto allo scorrimento di un numero elevato di graduatorie, ma non ha neppure seguito il criterio cronologico, facendo infatti scorrere per le stesse figure professionali le graduatorie pubblicate nel 2018 e 2019 dei 50 concorsi banditi nel 2017 di cui 25 per dirigenti di ricerca di primo livello e 25 per primi ricercatori di secondo livello e non quelle relative ai concorsi di cui ai bandi n. 364.172, 364.173, n. 364.145, n. 364.146 del 2013 (7 per dirigente di ricerca, 7 per primi ricercatori, 2 per dirigenti tecnologi, 2 per primi tecnologi) pubblicate precedentemente;

gli scorrimenti previsti dalla delibera hanno interessato un numero abnorme di idonei (ad oggi più di 400) dei concorsi banditi nel 2017 contro 73 vincitori, in molti casi completamente esaurendo le stesse graduatorie, portando all'assunzione di idonei classificatisi addirittura al 21° posto in graduatoria con scarti di oltre 15 punti dal vincitore;

pertanto sia i suddetti 50 concorsi del 2017 che gli scorrimenti delle relative graduatorie hanno riguardato solo le figure di ricercatori, tagliando fuori le figure del tecnologo;

il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca prevede che vengano banditi concorsi ai sensi dell'art. 15 per progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi con cadenza biennale;

la sentenza di Cassazione n. 8985 del marzo 2018 ha conferito piena legittimità alla selezione ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo 2006 ribadendo che esse debbano essere attivate con cadenza biennale;

dal 2009 il CNR è inadempiente, non avendo provveduto a bandire le posizioni previste dal contratto;

i primi idonei ai concorsi del 2013, con punteggio solo di qualche decimale inferiore a quello dell'ultimo vincitore e con parametri bibliometrici e titoli superiori o paragonabili ai vincitori e idonei dei concorsi del 2017, sentendosi ingiustificatamente discriminati, hanno chiesto al presidente del CNR e al consiglio di amministrazione, con varie note protocollate ed inviate per conoscenza alla responsabile della Direzione centrale gestione risorse umane, e al Ministro pro tempore dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, lo scorrimento delle loro 18 graduatorie ancora vigenti almeno per i primi 8 idonei, per un totale di 144 posizioni;

la richiesta di scorrimento aveva anche lo scopo di sanare parzialmente l'inadempienza dell'ente che per ben 5 bienni non ha ottemperato al contratto collettivo 2006; lo scorrimento in particolare delle graduatorie dei concorsi di cui ai bandi n. 364.145 e n. 364.146 avrebbe, inoltre, dato opportunità di progressione di carriera anche alla figura dei tecnologi, profondamente umiliata dalla mancata pubblicazione di concorsi a loro destinati per ben 10 anni;

mai nessuna risposta è giunta da parte del presidente e dei vertici;

inoltre, per l'ultimo concorso non ancor concluso (bando n. 367.160 per dirigente di ricerca area strategica materiali avanzati), a procedura avviata e criteri stabiliti, in seguito alle dimissioni della commissione, il CNR addirittura ne ha nominata un'altra con il compito non di proseguire la valutazione, ma illegittimamente di iniziare daccapo con la definizione di nuovi criteri;

a parere degli interroganti, viste le criticità descritte, andrebbe analizzato: la legittimità degli scorrimenti delle graduatorie effettuati nel 2019; la legittimità della procedura di definizione di nuovi criteri per il concorso di cui al bando n. 367.160 a procedura avviata; il mancato rispetto da parte del CNR del contratto di categoria, non avendo l'ente attivato le procedure concorsuali previste a cadenza biennale per l'avanzamento di carriera dei suoi ricercatori e tecnologi; il mancato scorrimento delle graduatorie, bando n. 364.145 per dirigente tecnologo, n. 364.146 per primo tecnologo, bando n. 364.172 per dirigente ricercatore, bando n. 364.173 per primo ricercatore, del 2013 pubblicate antecedenti alle graduatorie dei 50 bandi 2017, relative alle stesse figure professionali, anche in contrasto con la citata sentenza di Cassazione n. 280 del 2016,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo;

se non ritenga che l'ente abbia illegittimamente provveduto a far scorrere le graduatorie nonostante il blocco delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla legge di bilancio per il 2019;

se non ritenga altresì che il CNR, con lo scorrimento delle graduatorie dei 50 concorsi del 2017, abbia illegittimamente provveduto a far scorrere graduatorie pubblicate in data posteriore assumendo oltre 400 idonei su 73 vincitori invece di provvedere per le stesse figure professionali allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2013 pubblicate antecedentemente, eludendo la citata sentenza di Cassazione;

se non ritenga inoltre che l'ente abbia immotivatamente discriminato il suo personale inquadrato come tecnologo, non prevedendo per queste figure né concorsi né scorrimento di graduatorie da oltre 10 anni;

se non ritenga, infine, che la procedura che l'ente sta avallando per il concorso di cui al bando n. 367.160 sia illegittima.