Pubblicato il 6 febbraio 2020, nella seduta n. 188
CALANDRINI - Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno. -
Premesso che:
il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici in determinate aree e materie, ha statuito che i Comuni "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato" a condizioni particolari e segnatamente: "in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale", "fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";
fissa inoltre un limite di spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, "non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
la Conferenza Stato-città e autonomie locali dell'11 dicembre 2019 ha licenziato l'intesa sullo schema di decreto attuativo del citato articolo 33, comma 2;
risulta all'interrogante che tale schema di decreto avrebbe arrecato disorientamento ad una pluralità di enti, in quanto è lamentato che i valori soglia fissati rischiano di essere troppo selettivi, e non mancano i dubbi interpretativi: in particolare, le amministrazioni nelle quali il rapporto si colloca al di sotto della soglia minima potrebbero effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore alla propria capacità assunzionale, mentre le amministrazioni nelle quali tale rapporto si colloca al di sotto della soglia massima, dovranno adottare un piano che consenta loro di rientrare nel 2025 entro i parametri fissati;
ancora, le amministrazioni comunali che presentano un rapporto intermedio fra i due valori soglia dovrebbero restare nel tetto delle capacità assunzionali, ma non sarebbero obbligate ad adottare un piano di rientro;
inoltre, ai fini del calcolo del rapporto, le entrate correnti corrisponderebbero alla media degli accertamenti relativi ai primi tre titoli relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, mentre la spesa per il personale dovrebbe essere conteggiata considerando tutti gli impegni di competenza senza detrazioni oltre all'Irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
significativi dubbi sarebbero inoltre emersi relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità: diversi enti chiedono delucidazioni, in quanto si sarebbe portati ad interpretare le relative disposizioni nel senso che la norma indicherebbe il preventivo 2018, e che occorrerebbe considerare il dato di previsione finale;
le perplessità nutrite da diversi enti sono inerenti alla fase dell'approvazione del rendiconto 2019, considerato il rischio di dover effettuare nuovamente i conteggi ed eventualmente rivedere di nuovo la programmazione, il che la renderebbe alquanto "mobile";
ancora, mentre per gli enti "virtuosi" è chiaramente previsto che la maggiore spesa derivante dalle assunzioni disposte in base allo schema di decreto non rileva ai fini della verifica dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (che quindi rimangono vigenti, con la conseguenza che, in sede di verifica, occorrerà depurare la spesa da tale quota), per gli enti sopra la soglia massima, invece, si tratta di definire un "percorso di graduale riduzione annuale" del rapporto "anche applicando un turnover inferiore al 100%" e solo dal 2025 scatterebbe, in caso di mancato conseguimento del target, la limitazione del turnover al 30 per cento;
stessa valutazione attiene al caso, ancor più indefinito, degli enti "mediani", ossia quelli che si trovano a metà fra il valore minimo e quello massimo: si evidenzia che il decreto si limita a precisare che essi non possono incrementare la spesa di personale rispetto all'ultimo rendiconto approvato, circostanza che sembrerebbe introdurre un doppio limite: da un lato, quello fisso, ai sensi dei citati commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, dall'altro quello mobile dell'ultimo rendiconto;
non è inoltre previsto, a decorrere dall'anno 2020, un regime assunzionale specifico per la Polizia locale; le nuove assunzioni di personale dell'area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'amministrazione;
e ancora, con riferimento ai contratti disciplinati dagli articoli 110 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente ai dirigenti a tempo determinato e staff del sindaco, rientrando anch'essi nel testo della spesa sottoposta a rigidi vincoli e limiti, si rischia di rendere sempre più difficoltoso avvalersi di tale personale per comuni più piccoli e in difficoltà con le assunzioni;
è segnalato all'interrogante come si sarebbe diffusa negli ultimi anni la prassi di "sanzionare" con il divieto di assunzione una serie di violazioni normative che esulano dalla gestione del personale: si pensi per esempio al rispetto del termine per la certificazione dei crediti, per l'adozione del piano delle azioni positive e del piano della performance,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non valutino l'opportunità di adottare un tempestivo intervento teso a meglio definire l'individuazione delle percentuali annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che presentano un rapporto intermedio tra i due valori soglia, al fine di superare i dubbi esposti e se non ritengano inoltre opportuno definire in modo più puntuale le procedure che gli enti devono espletare nella fase dell'approvazione del rendiconto 2019;
se, considerato il significativo ritardo nell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, ritengano di consentire agli enti di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente, nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative;
se, nel rispetto degli equilibri di bilancio, intendano attivarsi per svincolare le assunzioni di personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale;
se intendano, ciascuno in relazione alle proprie competenze ed eventualmente in modo congiunto, intraprendere opportune iniziative volte a superare l'approccio "sanzionatorio" finora adottato in materia di assunzioni, che comporta inevitabilmente una deminutio nell'erogazione dei servizi pubblici;
se non ritengano necessario intervenire con riferimento ai contratti disciplinati dagli articoli 110 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 relativamente ai dirigenti a tempo determinato e staff del sindaco per estrometterli dal tetto della spesa del personale.