Pubblicato il 28 gennaio 2020, nella seduta n. 184
PARRINI - Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il quadro normativo vigente relativo alla disciplina delle assunzioni delle Unioni dei Comuni è ancora molto incerto, determinando molte difficoltà nella vita di questi enti e impedendo un reale decollo della gestione associata delle funzioni, che dovrebbe comportare una radicale semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, specie di piccole dimensioni e un più ragionato sviluppo territoriale;
attualmente le norme sulle capacità assunzionali per gli enti locali sono ancora definite sulla base dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti locali devono assicurare la riduzione delle spese per il personale; a decorrere dal 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente;
considerato che:
successivamente sulla base dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, è consentito alle Regioni e agli enti locali, a decorrere dall'anno 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 5 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
è altresì possibile l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente e, infine, agli enti locali è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019, nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
preso atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per il triennio 2019-2021, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;
valutato che:
la disciplina recentemente approvata con il decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, modifica profondamente le modalità per il calcolo delle potestà assunzionali, consentendo ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
la nuova disciplina non chiarisce se le nuove regole si applicano o meno alle Unioni dei Comuni. Infatti, l'unico riferimento alle Unioni di Comuni è previsto all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge n. 160 del 2019, legge di bilancio per il 2020), che permette ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia e che fanno parte delle "Unioni di Comuni", al solo fine di consentire l'assunzione di almeno un'unità, di incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso la corrispondente Unione, con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale;
tali previsioni sono ad oggi non ancora attuate perché non è stato ancora emanato il previsto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che deve individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore in cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la soglia superiore,
si chiede di sapere:
quando il Ministro per la pubblica amministrazione intenda procedere all'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, al fine di definire le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni, dando così attuazione alle previsioni legislative;
se i Ministri in indirizzo abbiano considerato la possibilità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, meccanismi che svincolino la potestà assunzionale delle Unioni da quella dei Comuni aderenti o di incrementare le fattispecie di deroga previste, per consentire finalmente lo sviluppo e la piena funzionalità delle Unioni dei Comuni.