Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06925

Atto n. 4-06925

Pubblicato il 16 giugno 2004
Seduta n. 616

VALDITARA. - Al Ministro delle attività produttive. -

Premesso:

che la legge 9 gennaio 1991, n.10, reca "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

che in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 10 del 1991, citata, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato emanato il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

che con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551, è stato emanato il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, menzionato;

che, in particolare, l'articolo 1 (Definizioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, al comma 1, lettera o), stabilisce che ai fini del regolamento in oggetto si intende per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

che lo stesso comma 1, alla lettera p), stabilisce che per "contratto servizio energia" si intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551/99, al comma 1, ultimo periodo, stabilisce che il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze;

che la citata legge n. 10 del 1991 all'articolo 31, comma 4, prevede che i contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti che siano in contrasto con la legge stessa sono nulli, mentre all'articolo 34, comma 5, prevede che, nel caso di sottoscrizione di contratti nulli, vi siano sanzioni a carico dei sottoscrittori pari ad un terzo dell'importo del contratto;

che i decreti per la regolamentazione dei contratti del servizio di energia non stati ancora emanati;

che il Ministro delle finanze, con risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998 ha chiarito che ai contratti di servizio energia per uso domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, l'imposta di valore aggiunto si applica con l'aliquota del 10%, ai sensi delle disposizioni recate dal punto 122 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

che con circolare n. 273 del 23 novembre 1998 il Ministro delle finanze, relativamente alla propria competenza, ha fornito indicazioni relative all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai contratti di servizio energia, precisando, tra l'altro, che:

l'uso domestico degli edifici a cui è asservito l'impianto termico è condizione obbligatoria per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%;

l'energia termica consumata deve essere misurata e contabilizzata con idonei apparecchi;

tale contabilizzazione deve essere effettuata in Joule o Watt/ora;

deve essere effettuata la diagnosi energetica preventiva dell'edificio e dell'impianto e ad essa deve essere commisurata la tariffa;

deve essere definito il coefficiente di consumo specifico dell'edificio, espresso in KJ/mc/gg o KWh/mc/gg;

deve essere prevista nel contratto l'introduzione di tecnologie che consentano risparmio energetico (coibentazione, generatori a elevato rendimento, regolatori automatici della temperatura nelle singole unità immobiliari, ecc.) o l'uso di fonti rinnovabili;

la semplice gestione dell'impianto di riscaldamento non può essere considerata fornitura di energia;

che il mercato della manutenzione e gestione degli impianti termici è in continua espansione e gli operatori di questo settore sono, per la maggior parte, imprese che svolgono l'attività di manutenzione degli impianti;

che la fornitura di combustibile per edifici di grande cubatura e per condomini è un'attività svolta da poche imprese, tra le quali anche quelle che fanno parte di gruppi facenti capo ai distributori di gas, GPL o gasolio. Tali imprese offrono il servizio di fornitura associato alla manutenzione degli impianti senza proporre quei servizi che la circolare del Ministro delle finanze prevede come essenziali per accedere all'aliquota IVA ridotta;

che l'applicazione dell'IVA ridotta consente a questi soggetti di poter abbattere il prezzo del contratto complessivo - fornitura più manutenzione - mettendo, in tal modo, in grande difficoltà le imprese che svolgono solo l'attività di manutenzione ovvero quelle aziende che interpretano correttamente la legislazione vigente la quale, come é noto, non risulta ancora completata a causa della mancata emanazione dei decreti da parte del Ministero dell'industria di concerto con il Ministro delle finanze;

che mancando, allo stato attuale, i decreti previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93, non possono essere sottoscritti e/o proposti i contratti di servizio energia, così come indicati dalla lettera p) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

che per il motivo di cui sopra, e in subordine nel caso di contratti di servizio energia non rispondenti a tutte le indicazioni della citata circolare del Ministero delle finanze (n. 173 del 1998), questi sono da considerarsi nulli,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative finalizzate a disporre sul territorio tutte le verifiche necessarie a individuare le situazioni di difformità normativa, e al recupero dell'imposta evasa e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 10 del 1991.