Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06907

Atto n. 4-06907

Pubblicato il 15 giugno 2004
Seduta n. 615

CICCANTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso:

che l’art. 4, comma 2, della legge 8.8.1991, n. 274, ha esteso, con effetto dal 1°.10.1991, l’obbligo di iscrizione alle casse pensioni amministrate dall’INPDAP anche ai dipendenti degli enti locali, che esercitano direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto e iscritti al fondo autoferrotranvieri, dell’Associazione generale obbligatoria dell’INPS;

che il decreto legislativo 29.6.1996, n. 414, all’art. 2, comma 2, ha definitivamente chiarito la portata della norma dianzi citata, rinviando ad una successiva circolare le modalità operative per la regolarizzazione delle posizioni dei dipendenti in quiescenza nel pregresso periodo decorrente dal 1°.10.1991;

che tale disciplina si rende necessaria per riconoscere il relativo trattamento economico previdenziale previsto dal Fondo autoferrotranvieri anche per il periodo 1°.10.1991 – 31.12.1995, in quanto detto personale ha versato contributi previdenziali regolati dallo stesso specifico Fondo;

che il riconoscimento del predetto trattamento nei termini indicati consentirebbe un’omogeneità di prestazioni previdenziali nei confronti di persone che hanno svolto stesse mansioni e versato gli stessi contributi al Fondo;

si chiede di sapere:

se non si ritenga che situazioni uguali debbano essere trattate in modo altrettanto uniforme, al fine di evitare odiose differenziazioni tra lavoratori che hanno svolto lo stesso lavoro e versato gli stessi contributi;

se non si ritenga, comunque, di predisporre idonee soluzioni per equiparare il trattamento di quiescenza di cui trattasi;

se sia stata predisposta una quantificazione degli oneri occorrenti per il riconoscimento dei diritti come dianzi vantati, atteso che i contributi sono stati regolarmente versati dal personale già iscritto al Fondo;

se non si ritenga opportuno che quanti hanno aderito al Fondo vengano legittimamente liquidati con la stessa disciplina normativa per il rapporto pensionistico stabilito dal Fondo.