Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01641

Atto n. 3-01641

Pubblicato il 15 giugno 2004
Seduta n. 615

DONATI. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio. -

Premesso che:

il 12 febbraio 2004 si è svolta nella sede della Provincia di Verona la “Conferenza di servizi preliminare per l’esame dei progetti preliminare e definitivo dei lavori di costruzione di un nuovo ponte sul fiume Mincio e di un tratto in variante alla strada provinciale n. 55 ‘Viscontea’ a Valeggio sul Mincio”;

dal verbale della “Conferenza di servizi preliminare” si legge che gli enti presenti si sono espressi favorevolmente all’unanimità circa il progetto. I rappresentanti degli stessi enti hanno formulato comunque alcune osservazioni: il dirigente del servizio Progettazione dell’area Programmazione e Sviluppo del territorio della Provincia di Mantova nel verbale dichiara che “ci sono due aree SIC (…) nella realizzazione se ne terrà particolarmente conto”; il rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio dichiara che “per ulteriori valutazioni sull’impatto ambientale dell’opera potrà esprimersi solo col definitivo”;

considerato che:

in normativa non esiste alcuna definizione di Conferenza di servizi “preliminare”, così come invece formalmente definita, secondo il relativo verbale, quella sopra citata;

ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 241/1990, “Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare”; in questo caso invece, sempre secondo il relativo verbale, quella sopra citata è una conferenza di servizi “per l’esame dei progetti preliminare e definitivo”, in contrasto quindi con la norma di legge riportata;

nel caso in cui l’area di intervento progettuale ricada in aree SIC o ZPS la direttiva n. 92/43/CEE e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, prescrivono che il progetto preliminare sia corredato della valutazione di incidenza. Tale obbligo rimane cogente anche nel caso di un’interferenza di tangenza o indiretta dell’opera, per porre in atto un principio di salvaguardia e precauzione, finalizzato alla tutela delle aree riconosciute come di maggior pregio ambientale. A questo proposito si veda “La gestione dei siti della rete natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 'Habitat' n. 92/43/CEE”, edito dalla Commissione europea. Si evidenzia che nel progetto del ponte sul fiume Mincio la valutazione di incidenza non compare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano non ottemperata la normativa sulla Conferenza di servizi e sulla direttiva “Habitat” circa la valutazione di incidenza;

in caso affermativo, quali interventi urgenti ritengano di dover adottare perché sia ripristinata la congruenza amministrativa dell’iter seguito per il progetto di un nuovo ponte sul fiume Mincio;

se il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio consideri comunque ostativa di qualsiasi sviluppo procedurale del progetto la mancanza della valutazione di incidenza.