Atto n. 4-02553

Pubblicato il 2 dicembre 2019, nella seduta n. 169

MARILOTTI , DE LUCIA , MONTEVECCHI , CORRADO , ANGRISANI , VANIN - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione. -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha in parte integrato la precedente. L'articolo 2 della legge n. 476 prevede che "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste". In particolare l'articolo 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001 ha aggiunto che "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato un rapporto di lavoro";

l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio sospende il trattamento economico percepito; viceversa l'ammissione ai corsi senza borsa di studio ne permette la conservazione;

il legislatore ha fissato un periodo minimo di 2 anni di permanenza nel posto di lavoro successivamente al conseguimento del titolo, per consentire all'amministrazione di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi post universitari e in tal modo ha ritenuto di contemperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione, stabilendo, da una parte, l'incondizionata erogazione di un emolumento economico e dall'altra una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego, che giustifica la deroga per il periodo di svolgimento del dottorato, al principio generale di sinallagmaticità. Tutto questo evidenzia la necessità che i corsi di dottorato vedano un autentico impegno del dottorando e un'attività di studio e ricerca non fittizia;

da quanto rilevato dagli interroganti esistono programmi di dottorato all'estero che non richiedono una presenza in quanto non sono previste lezioni e che sono fruibili con la modalità telematica, inoltre in molti casi non è prevista nemmeno una prova selettiva, essendo sufficiente l'iscrizione e il pagamento delle rate universitarie. Alcune università, per esempio spagnole, non prevedono un test di accesso. È sufficiente per concludere positivamente il programma di dottorato consegnare un elaborato a fine percorso (tesi dottorale);

alcuni di questi corsi, anche per le modalità con cui vengono promossi e sponsorizzati, sembrano essere realizzati non tanto per garantire un'adeguata esperienza formativa, quanto per garantire agli iscritti i 3 anni di congedo retribuito;

tale situazione potrebbe prefigurare un abuso del diritto e in ultima istanza un danno erariale, laddove si riscontri che il dottorato è frequentato con il solo scopo di usufruire del congedo retribuito, senza che ciò comporti un vantaggio per l'ente con cui il soggetto ha instaurato un rapporto di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intendano adottare per fare luce sulla situazione e se abbiano attivato o intendano attivare appositi organismi di vigilanza.