Pubblicato il 29 ottobre 2019, nella seduta n. 159
LONARDO , MALLEGNI , GASPARRI , BARBONI , BERARDI , CANGINI , CAUSIN , DAL MAS , MASINI , FANTETTI , PAGANO , ROSSI , STABILE , PEROSINO , BATTISTONI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il sistema delle funzioni e dell'organizzazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124, cosiddetta "Legge Madia");
la legge n. 580 del 1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva;
sulla base dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, rubricato "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale", l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte);
il medesimo articolo 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione;
alcune Camere di Commercio, precisamente 6 su 18 (queste ultime sono: Massa Carrara, Pavia, Ferrara, Lucca, Pisa, Terni, Rieti, Frosinone, Teramo, Benevento, Oristano, Brindisi, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro, Ravenna, Parma, Verbania Cusio Ossola), hanno legittimamente fatto ricorso contro la normativa che impone alle stesse l'accorpamento con altre e la conseguente soppressione a beneficio, di enti "monstre" che includono da 2 a 3 territori provinciali, distanti tra loro 200/300 chilometri anche non confinanti, con assetti istituzionali e relazionali completamente diversi e soprattutto con sistemi produttivi totalmente differenziati, in termini di settori, numero imprese, loro dimensioni, quindi esigenze di aiuto e servizi specifici. I territori, specialmente quelli più piccoli, più deboli e più in crisi sarebbero i primi a soffrirne;
ad esempio la Regione Piemonte, con il ricorso n. 164 del 27 marzo 2019, ha impugnato il decreto ministeriale 16 febbraio 2018 nella parte in cui, in attuazione dell'art. 3 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recependo la proposta avanzata da Unioncamere (delibera del 30 maggio 2017), dispone l'accorpamento della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola con quelle di Biella, Vercelli e Novara, mentre altre regioni come la Toscana ed Emilia-Romagna hanno deliberato all'unanimità la modifica della disciplina vigente volta a prevedere gli accorpamenti su base volontaria;
recentemente si sono ipotizzati interventi normativi per commissariare le camere di commercio, ancorché in attesa della decisione della Corte costituzionale;
giova ricordare che il 17 ottobre 2018 è stato presentato un disegno di legge del senatore Mallegni (AS 872), che ha l'obiettivo di superare le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 219 del 2016, recuperando sostanzialmente il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
il citato disegno di legge, assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ad oggi non ha ancora iniziato il suo iter parlamentare. La modifica proposta dispone che le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare misure finalizzate a modificare la disciplina vigente ai sensi del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, prevedendo la volontarietà degli accorpamenti da deliberare a seguito della modifica;
per quale motivo Unioncamere intenda portare avanti il commissariamento delle Camere che ad oggi non hanno concluso il processo di accorpamento, pur in presenza di una sospensiva per una decisione davanti alla Corte costituzionale con conseguente passaggio al TAR.