Atto n. 4-02341

Pubblicato il 22 ottobre 2019, nella seduta n. 157

PAROLI , GASPARRI , DAMIANI , MOLES , MODENA , GALLONE , BERARDI , MALLEGNI - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie, Concorsi ed esami, del 26 maggio 2017 è stato pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato;

tra i vari requisiti vi erano il possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado (o equipollente) e un'età compresa tra i 18 anni e i 30 non compiuti;

a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dall'allora maggioranza al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (cosiddetto decreto semplificazione), che ha autorizzato l'assunzione di 1.851 agenti di Polizia sulla base dello scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi bandito il 18 maggio 2017, facendo riferimento ai nuovi requisiti anagrafici stabiliti dal decreto legislativo n. 95 del 2017 (cosiddetta riforma Madia) 26 anni d'età e diploma superiore, sono stati di fatto cancellati dalla graduatoria tutti gli idonei non rientranti nei nuovi requisiti, nonostante il bando a cui hanno partecipato prevedesse diversi criteri;

a seguito di ricorso da parte degli esclusi, il Tar del Lazio, nel mese di giugno 2019, nelle more della pronunzia di merito, ha concesso la sospensiva, ammettendo con riserva alle prove di accertamento dei requisiti, coloro che hanno presentato ricorso, perché esclusi dai nuovi criteri;

nonostante i candidati siano stati ammessi alle prove di accertamento e siano diventati idonei con riserva, dalla selezione dei vincitori chiamati ad iniziare i corsi di formazione, sono stati nuovamente esclusi i suddetti ricorrenti, che non rientrano nei nuovi criteri;

in data 13 settembre 2019 la sezione prima quater del TAR Lazio (R.G. 5159/2019) con ordinanza, ha accolto le istanze cautelari e di esecuzione e ammesso con riserva i ricorrenti al corso di formazione. Lo stesso giorno, tuttavia, la medesima sezione giudicante del Tar del Lazio ha pronunziato analoga ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2019, confermando per la trattazione di merito dello stesso ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

si è assistito ad una ulteriore disparità di trattamento, dal momento che gli stessi idonei, giudicati dalla stessa sezione del Tar del Lazio, non sono stati ammessi alla frequentazione del corso di formazione. Considerata, pertanto, la non ottemperanza della sospensione del giudizio, ad oggi, sono stati arrecati molteplici danni ai concorrenti esclusi;

sulla problematica esposta sono già stati presentati atti di sindacato ispettivo da parte di senatori del Gruppo di Forza Italia, da ultimo il 4-02177, a firma del sen. Damiani ed altri, ai quali ad oggi non è pervenuta risposta,

si chiede di sapere, alla luce di quanto rappresentato in premessa e considerate le richieste dei numerosi soggetti coinvolti e degli stessi sindacati, se il Ministro in indirizzo non ritenga di inserire nella legge di bilancio per il 2020 di imminente presentazione, disposizioni volte a modificare la normativa citata, al fine di assicurare una congrua soluzione al problema sanando la posizione dei soggetti esclusi.