Atto n. 4-02339

Pubblicato il 22 ottobre 2019, nella seduta n. 157
Risposta pubblicata

FAZZOLARI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e per gli affari europei. -

Premesso che:

il 4 ottobre 2019 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del successivo 7 ottobre, dal titolo inequivocabile "Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

il contenuto del decreto è limitato alla stesura di un mero elenco di "Paesi di origine sicuri", così come previsto dal citato decreto legislativo, che all'articolo 2-bis stabilisce che "uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato paese di origine sicuro se (...) non sussistono atti di persecuzione (...) né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";

la provenienza dagli Stati individuati dal decreto in oggetto determina un automatico rigetto della richiesta di protezione internazionale, che può invece essere concessa per migranti provenienti da Paesi in guerra e quindi "non sicuri";

nell'individuare i Paesi di origine sicuri viene stilato un elenco di soli 13 Stati extra Unione europea, sui quasi 200 riconosciuti nel mondo, come se solamente questi rispondano ai requisiti richiamati del decreto legislativo 25/2008;

in modo sorprendente di detto elenco fa parte anche l'Ucraina, considerato Paese di origine sicuro, nonostante il suo territorio sia ormai da anni attraversato da una guerra che ha causato circa 15.000 morti e quasi 30.000 mutilati;

è ancora più sorprendente la presenza dell'Ucraina in questo elenco, considerato che l'Unione europea ha erogato sanzioni di vario tipo nei confronti della Russia, proprio in relazione alle vicende della crisi ucraina;

risulta incomprensibile come uno Stato possa essere considerato sicuro e belligerante al tempo stesso, esente da situazioni di conflitto armato ma attraversato da una guerra, in palese contraddizione con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 25 del 2008;

altra cosa incomprensibile è l'assenza, nell'elenco dei Paesi di origine sicuri stilato nel decreto, degli Stati da cui proviene la gran parte dei clandestini o dei richiedenti asilo, Stati non impegnati in guerre o conflitti di altro genere, quali ad esempio Nigeria, Egitto, Pakistan, Bangladesh o Costa d'Avorio, o la maggioranza degli Stati dell'Africa subsahariana, che possono certamente essere considerati più sicuri rispetto all'Ucraina, presente invece nell'elenco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire nelle competenti sedi europee, affinché si inverta il paradigma ora in vigore e si stili un elenco di Paesi di provenienza non sicuri, a causa di conflitti o calamità naturali, considerando quindi sicuri la quasi totalità degli Stati riconosciuti nel mondo, in modo da conferire anche il giusto peso alle richieste di asilo di chi ne ha veramente diritto;

se non intendano promuovere presso l'Unione europea iniziative volte a far sì che vi sia un elenco di Paesi di provenienza sicuri unico per tutti gli Stati aderenti e non, come ora, un elenco stilato da ogni singolo Stato, in modo da definire un contesto certo rispetto al quale dare risposte univoche, anche per sollecitare l'adozione di una politica migratoria comune;

per quale motivo, nell'elenco dei Paesi di origine sicuri stilato nel decreto di cui in premessa, compaia l'Ucraina, da anni ormai in guerra come anche certificato dall'Unione europea, mentre non siano presenti gli Stati di provenienza di larga parte dell'immigrazione clandestina, sebbene non impegnati in conflitti o investiti da calamità naturali;

se non reputino opportuno espungere immediatamente l'Ucraina dall'elenco dei Paesi di origine sicuri.