Pubblicato il 17 settembre 2019, nella seduta n. 149
BARBONI , BERNINI , MALAN , GASPARRI , CALIGIURI , BATTISTONI , MALLEGNI , BERARDI , LONARDO , RIZZOTTI , CARBONE , FERRO , MASINI , TOFFANIN , GALLONE , PAPATHEU , STABILE , CANGINI , SICLARI , GALLIANI , SACCONE , SCHIFANI , BINETTI , PICHETTO FRATIN , CONZATTI , MODENA , TESTOR , MINUTO , CALIENDO , AIMI , FANTETTI , CESARO , PEROSINO , DE SIANO , MANGIALAVORI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
con risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 l'Agenzia delle entrate ha risposto all'interpello ai sensi dell'articolo 11 (Diritto di interpello), comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante "Disposizioni in materia di statuto del contribuente", relativamente all'aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, recependo i principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 14 marzo 2019 (C-449/2017);
l'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE alla lettera i) individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'IVA, "l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili";
ai sensi della lettera j), sono esenti da imposta anche "le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario";
con sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17, la Corte di giustizia della UE ha interpretato la nozione di "insegnamento scolastico o universitario", di cui alle citate lettere i) e j) nel senso che l'insegnamento scolastico o universitario "include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (...) mediante tale nozione il legislatore dell'Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di 'insegnamento scolastico o universitario' ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso" e che pertanto, secondo la Corte, "la nozione di 'insegnamento scolastico o universitario', ai sensi della su citata Direttiva, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida (...) ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida";
in base al parere dei giudici "l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida (...), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario". In forza dei suddetti principi e in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende la sua efficacia ex tunc, si ritiene che l'attività esercitata dall'istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell'IVA. Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, si ritiene che l'istante debba emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui "Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo",
si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per la propria competenza, attesa la retroattività della norma e la sostanziale impossibilità dei titolari di autoscuole di esigere ed effettivamente recuperare gli importi dagli ex allievi, al fine di impedire un siffatto aumento evitando conseguenze per i cittadini e per il comparto delle autoscuole.