Pubblicato il 17 luglio 2019, nella seduta n. 134
BAGNAI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede, all'articolo 20-ter, disposizioni in materia di vigilanza cooperativa. Nello specifico, al comma 1, lettera b), si stabilisce che "L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale";
la norma interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente la vigilanza sulle banche di credito cooperativo, disposizione ai sensi della quale l'autorità governativa assoggetta a controlli anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, di cui all'articolo 37-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
tenuto conto che:
i controlli previsti sono finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo, anche allo scopo di assicurare che il particolare regime fiscale di cui questi gruppi beneficiano rispetto alle altre tipologie di gruppi bancari non si configuri come indebito vantaggio competitivo;
l'articolo 20-ter, ultimo periodo, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, al fine di definire modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale;
il termine entro cui il provvedimento si sarebbe dovuto adottare era 31 marzo 2019, data ultima per provvedere all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo così come novellato in sede di conversione,
si chiede di sapere con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 136 del 2018, emanando i decreti ministeriali previsti all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2002, al fine di completare con una norma qualificante la cornice regolamentare disciplinante l'attività dei gruppi bancari cooperativi, che questa maggioranza a giudizio dell'interrogante ha contribuito nel 2018 a migliorare, rendendola più consona al ruolo che il credito mutualistico dovrà continuare a svolgere nel finanziamento delle economie locali.