Pubblicato il 2 aprile 2019, nella seduta n. 105
MININNO , ANGRISANI , CASTIELLO , DI MICCO , DONNO , GALLICCHIO , GAUDIANO , LUCIDI , MORRA , ORTIS , ROMANO , TURCO - Al Ministro della difesa. -
Premesso che:
il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, ha istituito, per gli ufficiali, una carriera a sviluppo dirigenziale a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori (dal grado di maggiore), prevedendo un nuovo trattamento economico e, conseguentemente, il superamento di quello precedente, la "omogeneizzazione stipendiale";
con l'introduzione dell'articolo 1810-bis nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vengono determinati gli importi stipendiali iniziali annui lordi, divisi per livelli in relazione al grado rivestito e all'anzianità di servizio calcolata dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante;
ai sensi del comma 1 dell'articolo 1811-bis, lo stipendio annuo lordo è determinato dall'importo stipendiale iniziale incrementato di un massimo di otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe;
ai sensi dell'articolo 1811, le classi spettanti si determinano sottraendo agli anni di servizio totale un numero indicato per ciascun livello, dividendo il risultato per due e arrotondando il quoziente per difetto;
il comma 2 dell'articolo 1811-bis prevede che agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello (i generali sono esclusi), che raggiungano il livello stipendiale dei 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, si attribuisca solo lo stipendio iniziale, senza dar luogo all'incremento determinato dalle classi. Tale limitazione cessa al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
l'interruzione del sistema di calcolo progressivo dello stipendio, seppur limitato a due anni, è altamente sfavorevole per il personale che abbia un'anzianità di servizio totale superiore a quella da ufficiale (ex sottufficiali per esempio), mentre non produce alcuna decurtazione economica nei confronti del personale arruolatosi direttamente da ufficiale;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prevedere, nell'esercizio della suddetta delega, di sanare tale stortura provvedendo ad eliminare totalmente la descritta limitazione o, in alternativa, a permettere una progressione massima di almeno tre classi al ventitreesimo e ventiquattresimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.