Atto n. 4-01522

Pubblicato il 2 aprile 2019, nella seduta n. 105

MININNO , ANGRISANI , CASTIELLO , DI MICCO , DONNO , GALLICCHIO , GAUDIANO , MORRA , ORTIS , ROMANO , TURCO - Al Ministro della difesa. -

Premesso che:

l'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ha introdotto modifiche all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, successivamente recepito dall'articolo 655, comma 1, lettere b) e c) del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate;

in forza della citata norma, a partire dal 2001 gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, vengono arruolati "con il grado rivestito" (tenente/capitano), se provenienti dagli ufficiali delle forze di completamento e da quelli in ferma prefissata, mentre vengono tratti "con il grado di sottotenente" se provenienti da tutte le altre categorie (ufficiali di complemento, ruolo marescialli, sergenti, volontari in servizio permanente e altri);

non sono previsti concorsi separati a seconda della categoria di provenienza e, pertanto, l'arruolamento avviene attraverso il superamento di identiche prove selettive;

al termine del concorso, i vincitori sono sottoposti allo stesso iter formativo indipendentemente dalla categoria di provenienza;

la differenza di grado attribuita all'atto dell'arruolamento riserva agli ufficiali provenienti dal completamento e dalla ferma prefissata una carriera privilegiata rispetto agli altri vincitori del concorso, che consiste in una più rapida progressione nell'avanzamento, nonché in un più vantaggioso trattamento economico e un migliore profilo d'impiego;

la sperequazione di trattamento appare ancora più evidente allorquando detto personale si classifichi, per punteggio ottenuto al termine dell'iter concorsuale, in coda ad altri concorrenti ai quali viene assegnato il grado di sottotenente, determinando così un vero e proprio "scavalcamento" nella graduatoria di merito;

il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno correggere la descritta disuguaglianza prevedendo, attraverso la modifica del richiamato articolo 655, che anche gli ufficiali provenienti dal completamento e dalla ferma prefissata vengano trattati "con il grado di sottotenente", in modo da evitare, per il futuro, ulteriori disparità di trattamento nell'arruolamento, nonché realizzare un risparmio di spesa determinato dalla differenza economica tra il grado di tenente/capitano e quello di sottotenente nelle nuove immissioni in ruolo e da una meno rapida progressione di carriera;

se intenda inoltre, nell'esercizio della suddetta delega, sanare le sperequazioni determinatesi a partire dal 2001 prevedendo, ai soli fini giuridici, un riallineamento delle carriere degli ufficiali dei ruoli speciali, rideterminando grado e relativa anzianità dei vincitori di concorso delle categorie penalizzate, in modo da uniformarli a quelli degli ufficiali provenienti dalle forze di completamento e dalla ferma prefissata, vincitori dello stesso concorso, limitando eventualmente gli effetti economici al solo avanzamento al grado di tenente colonnello.