Atto n. 4-01480

Pubblicato il 26 marzo 2019, nella seduta n. 102

LEONE , BOTTICI , ANGRISANI , LANNUTTI , TRENTACOSTE , ROMANO , ORTIS , DRAGO , FENU , ABATE , MARINELLO , CAMPAGNA , GAUDIANO , RICCIARDI , EVANGELISTA , DI NICOLA , BOTTO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno. -

Premesso che:

la riscossione coattiva dei tributi rappresenta l'ultimo stadio del processo di riscossione e consiste nell'avviare, sulla base di un titolo esecutivo, le procedure cautelari ed esecutive necessarie per il recupero forzato del credito;

ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, a decorrere dal 30 giugno 2016, i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie;

l'attuale quadro normativo permette agli enti locali, nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi, di scegliere tra due strumenti alternativi: l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, da attivarsi tramite il sistema degli agenti di riscossione, nell'ambito del quale, in seguito alla conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, dalla legge n. 225 del 2016, è stata prevista la soppressione della società "Equitalia Servizi di Riscossione SpA" a decorrere dal 1° luglio 2016 e le funzioni del servizio nazionale di riscossione sono affidate ad un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione"; l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del Regio decreto n. 639 del 1910, utilizzabile nel caso in cui l'ente locale decida di optare per la gestione diretta della riscossione coattiva, in conformità al principio della potestà regolamentare ad esso riconosciuta dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero, mediante l'affidamento ai soggetti, di cui all'articolo 53, comma 1, della medesima disposizione;

l'art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002, stabilisce che "I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili". Il successivo comma 2-septies statuisce che "Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione." Il successivo comma 1-bis precisa che "All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici";

considerato che:

appare evidente come nell'ambito della riscossione coattiva, esista la necessità di una figura chiave per l'espletamento delle procedure cautelari ed esecutive, e che tale ruolo potrebbe essere assolto dall'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, dipendente pubblico in forza presso il tribunale, che svolge le funzioni proprie del suo ufficio ai sensi del Regio decreto n. 639 del 1910, compresa la notifica di tutti gli atti amministrativi e giudiziari, nonché appunto, l'esecuzione dei titoli esecutivi;

per aumentare l'autonomia procedurale dell'ingiunzione e pertanto della riscossione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 49, comma 3, sono stati nominati gli ufficiali della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari;

l'art. 43 del decreto legislativo n. 112 del 1999, statuisce che "L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire";

dalla superiore disposizione si evince che, l'ufficiale della riscossione al fine di operare per conto dell'ente locale all'azione esecutiva nei confronti dei contribuenti morosi, dovrà quindi essere dipendente del comune o di un'altra forma associativa e/o convenzionale tra enti locali, oltre che possedere l'abilitazione quale ufficiale della riscossione ed il decreto prefettizio di nomina;

nell'ambito degli enti locali, il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che sono nominati funzionari responsabili per la riscossione, ex art. 4, comma 2-septies, del decreto-legge n. 209 del 2002;

preso atto che:

lo svolgimento delle funzioni è stato conseguito con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

la figura di funzionario responsabile della riscossione diviene oggi sempre più rara, stante che, lo svolgimento di tale funzione può essere effettuato unicamente da soggetti che abbiano i citati requisiti;

il possesso delle necessarie competenze si ottiene attraverso il superamento di un concorso nazionale, indetto di concerto tra il Ministero dell'economia e finanze ed il Ministero dell'interno, il cui ultimo bando, ad oggi, reca la data del 15 dicembre 2003;

la mancata indizione del concorso, impedisce di fatto alle amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di optare per il procedimento di riscossione coattiva delle entrate tributarie mediante ingiunzione fiscale, procedura che necessita della nomina del funzionario responsabile della riscossione al fine di garantire maggiore autonomia all'ente locale nella fase relativa alle procedure cautelari ed esecutive,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui ad oggi è stato indetto un solo concorso al fine di ottenere l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione;

se siano state effettuate le valutazioni delle reali esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e con quali esiti.