Pubblicato il 13 novembre 2018, nella seduta n. 57
IANNONE - Ai Ministri dell'interno e della salute. -
Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 10 novembre 2018 dieci cuccioli di cane, chiusi in un sacco, sono stati lanciati da un ponte nelle acque gelide del rio Freddo a Buonabitacolo, in provincia di Salerno;
i loro disperati guaiti non sono passati inosservati ad un gruppo di ciclisti dell'associazione "Bike in Tour" Vallo di Diano, impegnati in una delle loro abituali escursioni naturalistiche;
il gruppo si è fermato e ha individuato dall'alto del ponte l'origine dei guaiti nel sacco avvistato nelle acque del torrente;
è iniziata una non semplice operazione di salvataggio, portata a compimento dai ciclisti valdianesi insieme a due ragazzi del posto, che stavano facendo una passeggiata;
il sacco è stato recuperato e i 10 cuccioli, in evidente stato di assideramento, sono stati asciugati e portati presso una veterinaria della località Silla, che ha prestato loro le cure necessarie;
considerato che:
si tratta dell'ennesimo episodio di crudeltà verso gli animali, che fortunatamente questa volta ha avuto un lieto fine;
la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", sancisce, all'articolo 1, il principio generale che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente»; e, al successivo articolo 5, introduce una sanzione amministrativa per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione;
inoltre, i maltrattamenti verso gli animali, oltre ad essere inaccettabili atti di crudeltà, sono puniti penalmente nel nostro ordinamento;
la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", infatti, ha introdotto nel codice penale il titolo IX-bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali";
l'articolo 544-ter del codice penale, rubricato "Maltrattamento di animali", in particolare, (come modificato nel 2010, per effetto della ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987) prevede, al comma 1, che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro»,
si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di: promuovere la tempestiva identificazione e denuncia degli autori di reati di maltrattamenti verso gli animali e il loro abbandono; sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei maltrattamenti e dell'abbandono degli animali, e promuovere una cultura del rispetto e del contrasto efficace ad ogni forma di violenza; assicurare il rispetto della normativa vigente ed eventualmente proporre l'inasprimento delle sanzioni per i responsabili di atti particolarmente efferati.