Atto n. 3-00207 (in Commissione)

Pubblicato il 19 settembre 2018, nella seduta n. 37
Svolto nella seduta n. 61 della 7ª Commissione (05/03/2019)

BINI , MALPEZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il decreto ministeriale n. 374 del 2017 ha riaperto le graduatorie di circolo e d'istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consentendo l'inserimento dei soli docenti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli o esami (all'art. 2, comma 1, lettera B);

consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia di aspiranti, forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. In particolare, ai posti di sostegno accedono i candidati in possesso di specializzazione, di laurea in Scienze della formazione, di diploma di specializzazione;

nel giugno 2017 viene depositato il primo di una serie di ricorsi al TAR del Lazio (n. 06443/2017) in cui un diplomato chiede, in forza di questo solo titolo, di essere inserito nella seconda fascia docenti (quella riservata ai possessori di abilitazione ottenuta tramite concorso o apposito percorso abilitante) delle graduatorie di istituto. Il TAR riconosce questa possibilità, accettando come valide alcune argomentazioni quali, ad esempio, la non predisposizione delle apposite procedure concorsuali per il passaggio dei diplomati in seconda fascia, condizione peraltro negata negli ultimi anni anche ai laureati e comunque ristabilita dalla normativa più recente;

a questo primo ricorso, nei successivi mesi, è seguito il deposito di migliaia di altri ricorsi dello stesso contenuto che hanno consentito la possibilità dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e, essendo carenti i posti sulle loro materie specifiche, questi ultimi si sono trovati a concorrere anche all'assegnazione dei posti di insegnante di sostegno;

l'abilitazione è da sempre al centro del reclutamento scolastico: il sistema ha previsto un iter di formazione dei docenti che si conclude con l'acquisizione di un titolo di specializzazione o abilitazione che attesta il possesso di una "capacità didattica", ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente;

una parte considerevole dei docenti di terza fascia ha già intrapreso il percorso abilitante, come previsto dalla normativa vigente, mediante il conseguimento dei crediti formativi nell'ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, chiaro segno di una volontà di inserirsi a pieno titolo e legittimamente nella funzione di docente;

il Consiglio di Stato, il 5 luglio 2018 con sentenza n. 4503/2018, ha deciso sull'appello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al ricorso che aveva collocato gli insegnanti ITP nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, accogliendolo;

scrive il Consiglio di Stato: "l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo";

dunque, il fatto che non siano stati istituiti corsi abilitanti ordinari per gli ITP non giustifica l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

scrivono ancora i giudici: "Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante";

stante la carenza di insegnanti specializzati sul sostegno, per venire incontro ai bisogni dei ragazzi con disabilità e per valorizzare l'arricchimento di competenze maturato sul piano pratico o garantite dall'acquisizione dei 24 crediti formativi universitari richiesti per l'accesso al FIT, appare dunque corretto, conforme ai principi costituzionali, che il Ministero garantisca, in attesa dell'avvio dei percorsi di specializzazione, i ruoli di insegnanti di sostegno in via prioritaria solo ai docenti che, seppur non abilitati, abbiano svolto servizio sul sostegno o abbiano conseguito i 24 crediti richiesti ex lege, potendo in tal caso qualificarsi come personale competente e preparato a tale specifico insegnamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover emanare un provvedimento normativo che ribadisca che il solo diploma non costituisce titolo sufficiente all'abilitazione all'insegnamento, tanto meno sul sostegno, la cui disciplina, recependo le direttive europee, indirizza da tempo verso una iper specializzazione;

se non ritenga di dover risolvere una simile situazione che grava sugli studenti con disabilità e le loro famiglie, evitando di lasciarla alle decisioni dei giudici, ma adottando una soluzione che deve essere frutto di atti politici consapevoli e coerenti con il carattere inclusivo e democratico che è proprio della scuola italiana.