Pubblicato il 30 luglio 2018, nella seduta n. 28
MARTELLI , BUCCARELLA , CUCCA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'Assessorato per i beni locali della Regione Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio demanio, il 18 luglio 2017, con determinazione n. 1809, ha rilasciato all'associazione ricreativa dilettantistica, con sede in Riola, una concessione demaniale marittima per 7.200 metri quadrati nelle acque di Su Pallosu (comune di San Vero Milis in provincia di Oristano), entro i 100 metri dal litorale, per la realizzazione di un campo boe, atto ad ospitare 32 posti barche;
l'ufficio SUAPE dello stesso Comune ha emanato il provvedimento n. 14 del 6 giugno 2018 per la realizzazione;
sulla stessa specifica area insistono i seguenti vincoli: vincolo ex legge n. 1497 del 1939 (decreto ministeriale 13 agosto 1966), compreso anche tra i beni paesaggistici del PPR (piano paesaggistico regionale), ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004; aree a pericolosità da frana elevata Hg2 perimetrate dal piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI); beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (fascia dei 300 metri dalla linea di battigia); beni paesaggistici di categoria individuati dal PPR ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (falesie e fascia costiera, abitato, tomba, ruderi); vincolo archeologico identificato come zona H secondo il piano urbanistico comunale di San Vero Milis; PUC, piano urbanistico comunale (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 12 marzo 2015); PUL, piano utilizzo dei litorali (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 24 giugno 2014); direttive PUL (allegato alla delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 10/5 del febbraio 2017);
la Soprintendenza e l'Assessorato per l'ambiente non sono state coinvolte nell'iter procedurale iniziale, lamentando tale prassi con note rispettivamente del Ministero dei beni culturali, Direzione Archeologia Paesaggio del 1° agosto 2017, prot. 5928 e dell'Ufficio tutela paesaggio Oristano-Medio Campidano della Regione del 24 agosto 2017, con le quali si evidenziavano la presenza di vincoli paesaggisti-archeologici non oggetto di considerazione nell'iter procedurale della concessione demaniale marittima;
considerato che:
il Comune di San Vero Milis ha concesso il nullaosta favorevole alla concessione il 25 maggio 2017, con prot. n. 4871, scrivendo che "verificato che il campo boe non ricade all'interno di aree di Siti d'Interesse Comunitario";
l'area oggetto di concessione demaniale marittima, pur non insistendo direttamente all'interno della perimetrazione del SIC (sito di interesse comunitario) codice ITB030038 Sa Salina Manna-Sa Marigosa, tutelato dalla direttiva "Habitat" 92/46/CEE, non è direttamente oggetto del connesso preliminare procedimento di valutazione d'incidenza ambientale, omettendo di ricordare come da consolidata giurisprudenza e come in verità evidenzia e ricorda la stessa Regione Sardegna: "Il Procedimento di Valutazione di Incidenza è previsto dall'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e si applica a tutti i piani, ai progetti, agli interventi e alle manifestazioni che interessano le aree della rete 'Natura 2000' (SIC, ZPS e ZSC) ovvero che ricadono parzialmente o interamente in tali aree naturali protette o che, pur ubicate all'esterno producono effetti al loro interno";
tale concetto estende la tutela dell'area SIC anche ad ogni area circostante alla formale perimetrazione, come peraltro riconosciuto e ricordato dallo stesso Ministero dell'ambiente: "È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito";
l'area oggetto di concessione demaniale è contigua all'area SIC, essendo situata a pochi metri lineari da essa, per cui è oggettivo che la concessione demaniale marittima produrrebbe i suoi effetti con ripercussioni e impatto anche sull'area SIC;
esiste già nell'area sud di Su Pallosu, Sa Marigosa, una precedente concessione demaniale che ha la possibilità di ospitare 70 imbarcazioni, e che tuttavia non ne ospita mai più di 40, neppure in alta stagione: gli ormeggi esistenti, dunque, sono più che sufficienti ad ospitare anche le imbarcazioni della nuova concessione;
storicamente gli ormeggi regolari e non di Su Pallosu non hanno mai interessato l'area nord dei fondali della stessa borgata, che risultano essere fino ad ora i più integri, diversamente da quanto previsto dalla nuova concessione;
se anche ci fosse l'esigenza di soddisfare nuove richieste, non si comprende perché sia stata prescelta una localizzazione differente da quella storicamente usata, ovvero Su Pallosu sud-Sa Marigosa, intaccando un'area non adatta e mai utilizzata (Su Pallosu Punta Tonnara, davanti alle grandi dune di sabbia a forte rischio erosione);
nel complesso di 271 spiagge di tutta isola esaminate dal PAC (programma azione coste), redatto nel 2013 dall'Assessorato regionale per la difesa dell'ambiente, per la mappatura della pericolosità e del rischio da inondazione costiera, Su Pallosu è inserita nella fascia ad alta criticità;
con riferimento al documento della Regione Sardegna relativamente agli "Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti di maggior rischio e alla mitigazione degli effetti delle dinamiche erosive nei punti di maggior intensità e incidenza nella linea costiera", per quanto riguarda il comune di San Vero Milis, va rimarcato che, nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare, tenutasi il 26 luglio 2016, presso gli uffici della direzione generale dell'Assessorato per la difesa dell'ambiente della Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell'acquisizione dei pareri e di tutti gli assensi previsti dalle vigenti normative di settore, il Servizio valutazioni ambientale dell'Assessorato ha stabilito che gli interventi previsti fossero riconducibili alla tipologia delle opere finalizzate alla mitigazione dell'erosione costiera, così come indicati al punto 7, lettera l), dell'allegato B1 della delibera Giunta regionale n. 34/33 del 2012. Questo stabiliva conseguentemente che il progetto fosse sottoposto all'attenzione degli enti competenti per la procedura di assoggettabilità alla VIA e alla valutazione di incidenza ambientale, in quanto il sito di intervento Su Pallosu risulta limitrofo al SIC ITB030038 "stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)";
il Servizio della tutela della natura e politiche forestali del medesimo Assessorato, nell'ambito della valutazione della coerenza del progetto con gli obiettivi e le finalità del finanziamento concesso al Comune di San Vero Milis e a seguito della ricezione delle integrazioni richieste ai progettisti in conferenza dei servizi, con propria nota del 19 settembre 2016, prot. n. 17650, esprimeva il nullaosta alla progettazione e realizzazione delle opere previste nel progetto preliminare limitatamente al lotto A, stabilendo che dovesse essere redatto un programma di monitoraggio ambientale per la località "Su Pallosu" e trasmesso preventivamente allo stesso servizio;
le dune di sabbia collocate a meno di 100 metri lineari dall'intervento, alte tra i 2 e gli 8 metri, sono in una situazione di visibile, pericolosa, continua frana e smottamento;
sussistono concreti elementi per dedurre che dalla realizzazione del campo ormeggi nella localizzazione prescelta possa derivare un grave danno ecologico;
secondo quanto prescritto dall'art. 8 della legge n. 349 del 1986, il Ministero dell'ambiente, in caso di mancata attuazione od inosservanza da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, può diffidare l'ente pubblico a sospendere ogni relativa autorizzazione già rilasciata;
la Giunta comunale di San Vero Milis, in data 3 maggio 2018, con delibera n. 44, ha già deciso in proposito di approvare il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei "servizi di studio e monitoraggio ambientale in loc. Su Pallosu" (per un importo complessivo di 140.000 euro, finanziata con contributo della Regione, Assessorato per l'industria, nell'ambito del finanziamento "Erosione delle coste in corrispondenza delle Borgate Marine") che, attraverso uno studio del sito per un periodo di almeno 2 anni, consenta in maniera prodromica di fornire gli elementi conoscitivi per la realizzazione di opere strutturali con soluzioni mirate che diano risposte definitive al problema dell'erosione costiera;
la relazione descrittiva dello stesso piano di monitoraggio riporta, a pagina 3: "La realizzazione di interventi complessi in contesti dinamici e ad alta valenza naturalistico ambientale, come quelli previsti nel progetto preliminare per l'ambito di Su Pallosu, pone il problema di garantire l'armonizzazione degli stessi con l'ambiente marino costiero interessato, utilizzando tutte le soluzioni tecnico-progettuali, anche di notevole impegno, che rendano possibile il conseguimento di tale obiettivo. In questi termini, vista l'esigenza di conoscere preventivamente quale fosse l'entità degli impatti ambientali inducibili, in un contesto fisiografico la cui dinamica evolutiva risulta allo stato attuale poco conosciuta, si è ritenuto necessario predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale con l'obiettivo di analizzare e tenere sotto controllo gli effetti sull'ambiente delle opere previste a Su Pallosu";
al contempo, la relazione tecnica (pag. 6) riporta: "In questi termini, l'individuazione e la caratterizzazione del paraggio costiero di riferimento presuppone indagini propedeutiche utili alla valutazione della morfologia dei fondali ed alla caratterizzazione sedimentologica. Dovranno essere effettuati campionamenti utili per la caratterizzazione chimica e fisica dei sedimenti emersi e sommersi. In sintesi, la successione delle azioni di indagine dovrà prevedere: 1) rilievi batimetrici tramite ecoscandaglio single beam; 2) rilievi morfologici tramite Side Scan Sonar; 3) rilievi magnetometrici per l'individuazione di anomalie magnetiche; 4) rilievi correntometrici della colonna d'acqua e rilievi ondametrici nella zona di dinamica attiva del paraggio costiero; 5) esecuzione di carotaggi o prelievo di sedimento superficiale e profondo tramite vibro carotaggi o carotaggi manuali entro i primi metri di profondità; 6) analisi chimico-fisiche, granulometriche e biologiche dei sedimenti";
in coerenza con la norma, medesime conclusioni di prodromicità di preventiva realizzazione di un piano studio-monitoraggio per qualsiasi eventuale nuovo intervento vanno disposte per qualsiasi intervento nella stessa area classificata dalla Regione come ad elevata criticità;
il provvedimento n. 14 del 6 giugno 2018 SUAPE di San Vero Milis autorizza alla realizzazione dell'ormeggio natanti sullo specchio acqueo in località Su Pallosu, marina di San Vero Milis sino alla trattazione di merito del ricorso prevista per l'udienza del 29 maggio 2019;
l'intervento per la realizzazione di un campo boe è inserito inequivocabilmente (cartografia allegata al progetto, pag. 19) e interamente all'interno della stessa area (come si evince dalle foto relative all'area sotto monitoraggio, oggetto dello studio e monitoraggio citato, regione-comune-interventi mitigazione erosione costiera);
la realizzazione del campo boe in quell'area altererebbe sensibilmente i dati oggetto del previsto e appaltato studio di monitoraggio, interferendo con esso e variandone pesantemente i risultati;
le relazioni tecniche progettuali del campo boe e lo studio di monitoraggio di interventi mitigazione erosione costiera (di cui alla delibera della Giunta regionale n. 48/31 dell'11 dicembre 2012 e seguenti inerenti al medesimo oggetto) omettono vicendevolmente e inspiegabilmente di citarsi, pur avendo come oggetto il medesimo sito e interferendo l'una con l'altra;
l'intervento per il sito di Su Pallosu di mitigazione dell'erosione costiera prevede l'apporto esterno di materiale sedimentario sulla spiaggia ed eventuali opere di protezione a mare, ma solo a seguito di un corretto inquadramento idrodinamico del paraggio costiero e dell'unità fisiografica di riferimento, che si dovrà avvalere di misurazioni a mare, di caratterizzazioni morfo-batimetriche e delle necessarie classificazioni sedimentologiche condotte attraverso una campagna di monitoraggi (pag. 8 della relazione tecnica);
le opere di protezione a mare di mitigazione dell'erosione costiera sono previste proprio nella stessa identica area dove dovrebbe essere collocato il campo boe;
nei fondali individuati per la realizzazione del campo boe è documentata la presenza della Pinna nobilis (Linnaeus 1758), comunemente nota come nacchera, pinna comune, cozza penna o stura, il più grande bivalve presente nel mar Mediterraneo, protetta dalla convenzione CITES e inserita nella "lista rossa che elenca le specie in via d'estinzione" (allegati della direttiva 92/43/CEE e nei successivi aggiornamenti: direttiva 2006/105/CE);
non risulterebbe che sia stata presentata o presente agli atti del procedimento per intervento del campo boe alcuna "mappatura dei fondali", così come richiesto dalla stessa Regione nella determinazione prot. n. 10168 del 15 marzo 2016 che, all'art. 4, prevede che tra la documentazione necessaria per la concessione demaniale marittima ci sia anche "c.4) mappatura dei fondali, con indicazione della tipologia e con l'inquadramento delle eventuali praterie di posidonia esistenti": lo stesso proponente il campo boe afferma l'assenza della stessa con lettera protocollata dalla Regione in data 16 febbraio 2017 ove si legge "in merito alla mappatura dei fondali si comunica di non aver reperito la medesima";
l'intervento per il proposto campo boe era stato già formalmente bocciato dopo lo svolgimento di due conferenze dei servizi asincrone con provvedimento dell'Ufficio SUAPE del Comune di San Vero Milis n. 1 del 23 febbraio 2018, grazie al parere della Soprintendenza archeologica (Ufficio SABAP, province di Cagliari-Oristano-Medio Campidano-Carbonia Iglesias-Ogliastra) "negativo non superabile con prescrizioni o modifiche progettuali" e che rimane oggi pienamente vincolante, nonostante un ricorso al TAR del proponente, accolto come sospensiva e rinviato nel merito al 29 maggio 2019, per cui permangono tutte le ragioni di ordine giuridico, economico e politico per non autorizzare l'intervento;
i primi lavori in mare sono iniziati il 2 luglio 2018;
i connessi divieti di balneazione e accesso in acqua sotto costa porterebbero concreti e gravi danni economici al flusso turistico, che sarebbe disincentivato, alle attività di pesca che sarebbero interdette, disagi generalizzati a residenti e non per le precarie situazioni esistenti (circolazione già limitata per il citato fenomeno di erosione costiera a terra, viabilità, parcheggi connesse alle attività di messa in acqua), rischi di sicurezza e incolumità per le restanti aree di balneazione sotto costa, che sarebbero drasticamente ridotte proprio in prossimità delle abitazioni, degli accessi al mare e delle spiagge più frequentate;
il proponente dichiara di voler perseguire esclusivi scopi ricreativi e dunque la realizzazione del nuovo campo boe non è di alcuna utilità per i pescatori professionisti, né per il turismo nautico e non soddisfa interessi generali collegati ad attività economiche di pesca o di turismo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349 del 1986, poiché sussistono concreti elementi che dalla realizzazione del campo ormeggi, nella localizzazione prescelta, possa derivare un grave danno ecologico, provvedendo alla precauzionale sospensione di ogni relativa autorizzazione presso la Giunta regionale e l'Assessorato regionale per la difesa dell'ambiente, con richiesta di adempiere entro 6 mesi alla presentazione di valutazione d'incidenza ambientale, relazione paesaggistica, mappatura fondali, ed emanando altresì un proprio nuovo atto sospensivo o inibitorio precauzionale di annullamento del provvedimento dell'Ufficio SUAPE del Comune di San Vero Milis n. 14 del 6 giugno 2018.