Pubblicato il 2 maggio 2018, nella seduta n. 6
CENTINAIO , VALLARDI , TOSATO , STEFANI , CANDURA , FREGOLENT , OSTELLARI , PIZZOL , SAVIANE , ZULIANI , ROMEO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
l'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), stabilisce che il rendiconto della gestione dei Comuni è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui è riferito;
il comma 5 prevede che al rendiconto della gestione siano allegati: l'elenco di una serie di indirizzi internet di pubblicazione di vari documenti (dal rendiconto della gestione ai bilanci consolidati in caso di unione dei Comuni), nonché la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. A ciò si aggiunge un altro importante documento (articolo 193) relativo alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
in base alla nuova contabilità armonizzata, devono essere inoltre allegati anche i numerosi documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alcuni dei quali hanno natura prettamente contabile (come il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione), mentre altri sono destinati a riportare degli elementi conoscitivi per comprendere l'evoluzione della gestione e valutarne le possibili condizioni di rischio (tra cui si trovano l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori e l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio);
tra gli altri allegati rilevanti indicati dallo stesso articolo 11 si segnalano: la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo e la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, nonché la relazione della Giunta (di cui si stabiliscono anche i contenuti, quali l'illustrazione della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili);
la mole di documentazione è dunque corposa e complicata da reperire: infatti, in sede di prima applicazione, i piccoli enti hanno potuto godere della deroga dell'articolo 232, comma 2, del testo unico, il quale stabilisce che i Comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;
nel 2017, in merito alla predisposizione di una simile mole di allegati, i Comuni hanno riscontrato molte difficoltà, ancora non risolte, derivanti dalla complessità della normativa, dalla carenza di personale con adeguate competenze e dal ritardo delle software house;
molti enti, dunque, si trovano nella situazione di non poter perfezionare la formulazione e completare l'iter deliberativo del rendiconto 2017, a causa dell'incompletezza degli elementi necessari alla contabilità economico-patrimoniale;
il rischio che molti Comuni corrono è quello di arrivare alla prossima scadenza del 30 aprile senza la documentazione pronta, creando i presupposti per un'inadempienza che comporterà le gravi conseguenze prescritte dalla legge in caso di mancata approvazione del rendiconto (dalla diffida fino al commissariamento e allo scioglimento del Consiglio);
per i Comuni fino a 5.000 abitanti, la commissione Arconet ha già modificato le proprie precedenti indicazioni, dando la possibilità a tali enti di presentare il rendiconto economico-finanziario a partire dal prossimo anno, interpretando la lettera del testo unico con riferimento all'esercizio 2018,
si chiede di sapere, ferma restando la scadenza del 30 aprile per la presentazione del rendiconto di gestione finanziaria che costituisce la parte informativa e sostanziale, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le necessarie misure per prorogare al 31 luglio il termine per la presentazione della documentazione relativa alla parte economico-patrimoniale del rendiconto.