Pubblicato il 5 dicembre 2017, nella seduta n. 913
LUCIDI , PAGLINI , DONNO , PUGLIA , MORONESE , GIARRUSSO , MORRA - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
in data 28 dicembre 2016 con delibera n. 430 avente ad oggetto "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2012 ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL" il Comune di Terni ha affrontato la situazione di squilibrio strutturale dell'ente;
nel corso della ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 243-bis, lettera b), del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) comma 6, sono stati individuati fattispecie riconducibili a debiti fuori bilancio, a parere dell'ente, per 7.544.803,54 euro;
come affermato dalla giurisprudenza e dai pareri espressi dalla Corte dei conti, la ricognizione contestuale all'iter di approvazione del piano di riequilibrio non costituisce o surroga in alcun modo la procedura di riconoscimento prevista dal combinato disposto degli artt. 193-194 del testo unico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 22 dicembre 2014, n. 114/2014/PAR);
considerato che:
in data 12 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli l'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, dando atto del permanere degli equilibri e misconoscendo i debiti fuori bilancio già quantificati in sede di presentazione del piano di riequilibrio finanziario;
il 14 luglio la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 83/PRSE/2017 ha respinto la proposta di piano di riequilibrio presentata dal Comune di Terni;
nelle motivazioni la Corte, in merito ai debiti fuori bilancio, si è riservata di fare alcune annotazioni tra cui la palese contrarietà con le disposizioni dell'art. 194 del testo unico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio condizionato all'approvazione del piano di riequilibrio;
considerato inoltre che:
il comma 4 dell'art. 193 dispone che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";
il comma 2 dell'art. 141 dispone "Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio";
il termine perentorio del 31 luglio 2017 previsto dalla legge è scaduto e, nell'approssimarsi della fine dell'anno, nessuna proposta di deliberazione è stata sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto alla nomina del commissario per la predisposizione d'ufficio degli adempimenti ex artt. 193-194 del testo unico sugli enti locali;
quali iniziative di competenza intendano porre in essere per ripristinare la conformità e il rispetto delle normative giuscontabili, al fine di tutelare l'equilibrio strutturale dell'ente dai danni causati dal procrastinare gli interventi di legge.