Pubblicato il 31 ottobre 2017, nella seduta n. 907
TOSATO , CENTINAIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
è noto come l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, così come l'accesso ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate, sia legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e familiari indicati dall'ISEE che costituisce, appunto, lo strumento di valutazione della condizione economica dei richiedenti;
per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale che descrivono la situazione economica del nucleo familiare. È inoltre necessario calcolare altri dati (come, ad esempio, i trattamenti economici) rilevati direttamente dai database dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, riparametrati per mezzo di franchigie statuite, nonché il valore della scala di equivalenza (VSE) che viene desunto dalla DSU ed è strettamente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, entrato in vigore l'8 febbraio 2014, recante la determinazione del reddito equivalente, ha introdotto sostanziali variazioni, tra cui le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, che stabiliscono che "Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive ";
secondo un'interpretazione letterale, dunque, viene escluso che il figlio minore possa essere considerato a carico del genitore separato o divorziato. Infatti, nella quasi totalità dei casi, quest'ultimo è obbligato a lasciare la casa coniugale e, poiché il nostro ordinamento giuridico non prevede la doppia residenza dei figli minori, al genitore separato o divorziato, ai fini ISEE, viene preclusa, in quanto non convivente, l'opportunità di inserire i figli nel proprio nucleo familiare, con pesanti ripercussioni nella determinazione del VSE, con il risultato che questi non potrà godere delle medesime opportunità di accesso ai servizi socio-sanitari e alle agevolazioni statali fruibili dall'altro genitore con i quale i figli convivono;
il diritto di famiglia ha subìto negli ultimi anni delle sostanziali modifiche finalizzate alla promozione della partecipazione dei genitori separati o divorziati alla "gestione" dei figli minori, senza che un genitore possa escludere l'altro sul profilo umano, e volte ad una compartecipazione attiva anche nel sostenimento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie, ma, a causa delle suddette disposizioni, al genitore separato o divorziato non convivente viene ancora negato il diritto di includere i propri figli minori nel nucleo familiare di riferimento. Il valore ISEE, infatti, allo stato attuale, prevede esclusivamente la detrazione dell'importo relativo all'assegno di mantenimento corrisposto ai figli non allineandosi ed attualizzandosi nel recepimento delle nuove "famiglie" e delle forme di mantenimento sempre più attive e dirette;
ciò viola non soltanto le norme generali che regolamentano la gestione dei figli di genitori separati o divorziati quali soggetti non esclusi da tale gestione, ma causa, altresì, una pesante disparità nella determinazione del valore ISEE che ne risulterà viziato e poco rappresentativo;
si sono addirittura riscontrate interpretazioni discordanti in merito all'inclusione o esclusione di familiari non conviventi in base all'ente di riferimento: l'INPS, infatti, per l'erogazione dell'assegno familiare, detenendo alla fonte tutte le informazioni fiscali che riguardano la posizione socio-economica dei cittadini italiani e non necessitando dell'ISEE, considera il figlio minore non convivente come familiare a carico. L'istituto di previdenza sociale, però, pur detenendo già tutte le informazioni fiscali relative alla posizione socio-economica dei richiedenti, abbina allo stesso modulo i redditi dei due ex coniugi, non rispettando in toto la normativa in tema di privacy, imprescindibile soprattutto nel caso in cui la separazione si sia manifestata molto difficile e complicata, e snellisce di molto la procedura senza ulteriori complicazioni burocratiche;
si rende dunque indispensabile modificare la normativa ai fini di rendere maggiormente corrispondente alla realtà la nozione di nucleo familiare relativa ai genitori separati o divorziati, permettendo di includere tra i propri familiari a carico, ai fini della determinazione dell'indicatore ISEE, anche i figli minori non conviventi. In questo modo si eviterebbe di penalizzare il genitore separato o divorziato nell'accesso alle prestazioni agevolate, tenuto conto che, negli ultimi tempi, queste si rendono sempre più necessarie a causa delle nuove forme di indigenza che scaturiscono dalle separazioni o dai divorzi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda assumere le opportune iniziative legislative al fine di procedere: 1) in modo da prevedere l'inclusione nel proprio nucleo familiare, per i genitori separati o divorziati, dei figli minori non conviventi, alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, con l'abrogazione della lettera d) dell'art. 3, comma 3, e della lettera c) dell'articolo 7, comma 1, e con la modifica dell'articolo 3, comma 4; 2) in modo da rispettare la vigente normativa in materia di privacy, alla modifica dello stesso decreto mediante la previsione dell'obbligo, per l'Istituto di previdenza sociale, della secretazione dei dati sensibili relativi alla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale di due coniugi separati o divorziati, in modo da rendere inaccessibile la conoscenza di questi da parte di uno dei due genitori, nel caso in cui l'altro richieda prestazioni agevolate per il proprio figlio minore o universitario.