Pubblicato il 25 ottobre 2017, nella seduta n. 905
SANTANGELO , GIARRUSSO , MORONESE , PUGLIA , DONNO , CRIMI , MARTON , TAVERNA , BUCCARELLA , NUGNES , CASTALDI , MANGILI , PAGLINI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia. -
Premesso che:
il bando lanciato nel 2016 dal Comune di Catanzaro, per affidare la redazione del piano strutturale e relativo regolamento urbanistico, al compenso simbolico di un euro (oltre al rimborso delle sole spese fino all'importo di 250.000 euro), aveva determinato un fronte compatto e variegato di professionisti, dagli architetti agli ingeneri, dagli agronomi ai geometri, dai periti ai geologi, contrari, che hanno impugnato il bando, affiancati dai consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri;
gli stessi professionisti avevano contestato sul nascere l'iniziativa del Comune per evitare che la scelta fatta da un grosso capoluogo potesse incoraggiare altre amministrazioni a fare altrettanto, aprendo magari a un "filone" di incarichi gratuiti non in linea con i codici deontologici e al principio sancito dall'art. 2233 del codice civile circa il compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
il Tar di Catanzaro, Sezione I, in data 13 dicembre 2016 si pronunciava, con la sentenza n. 2435, sulla determina di approvazione bando e disciplinare di gara di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro (prot. Agid n. 20160009935 del 14 novembre 2016), accogliendo la tesi dei presentanti ricorso e affermando che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, che, dunque, non può essere svolta a titolo gratuito;
il Comune di Catanzaro ha presentato appello avverso la sentenza n. 2435 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria che ha accolto il ricorso dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggistici e conservatori, dell'ordine degli ingegneri, dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Catanzaro, dell'ordine dei geologi della Calabria, del collegio dei geometri e del collegio dei periti industriali della provincia di Catanzaro avverso i provvedimenti dirigenziali comunali dell'ottobre 2016 di approvazione del bando e del disciplinare di gara della procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo regolamento urbanistico, nonché del capitolato speciale, e ancora avverso la presupposta delibera di Giunta comunale del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa la possibilità di formulare un bando che contemplasse incarichi professionali a titolo gratuito;
lo scorso 3 ottobre 2017 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha emanato la sentenza n. 4614 con la quale ha dato il via libera ai contratti a titolo gratuito per i professionisti, per la formazione dello staff di progettisti esterni per la redazione del piano strutturale comunale (PSC) in merito all'impugnato bando pubblico indetto il 17 febbraio 2016;
considerato che:
sia il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede per il conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso, sia le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (articoli 2229 e seguenti) nonché quelle sulla concorrenza fra professionisti mettono in risalto il divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto dalla Costituzione all'articolo 36, cioè quello della remunerazione del lavoro;
il Tar Calabria nella sentenza n. 2435/2016 ha citato esplicitamente le linee guida n. 1 e n. 2 di ANAC che, tra l'altro, stabiliscono che il corrispettivo dell'incarico venga fissato attraverso il "decreto parametri", con particolare riferimento ai criteri per la determinazione dei corrispettivi e all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le quali il principio di qualità delle prestazioni deve tradursi nella "serietà" dell'offerta sotto il profilo quantitativo;
dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4614 del 3 ottobre 2017, molte sono state le risposte di ordini professionali, consigli nazionali e associazioni sindacali e molti di più sono stati gli umori contrari dei professionisti riportati sui social network;
dopo l'iniziativa promossa da Inarcassa "sevalgo1euro", ne è partita un'altra tra i liberi professionisti che utilizzando il tag "sespendi1euro" hanno voluto dare un "volto" alle mostruosità che spesso accadono quando alla serietà professionale si preferisce una prestazione professionale che gioca su prezzi stracciati che non possono essere garanzia di qualità tecnica e professionale, specie nel conferimento d'incarico di una pubblica amministrazione;
nell'articolo pubblicato dal sito "Lavori Pubblici informazione tecnica on line" del 24 ottobre 2017, dal titolo "Caso Catanzaro, CNAPPC: Sconcerta che al MIT ignorino il codice dei contratti da poco entrato in vigore", il consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC) dopo la risposta del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, fornita il 19 ottobre 2017 presso la Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, all'interrogazione 5-12489 sulla vicenda del bando del Comune di Catanzaro, commentava su quanto accaduto come segue: "Sconcerta che al MIT ignorino il Codice dei Contratti e che il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro avalli le storture e le contraddizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando quanto stabilito dal TAR, ha considerato legittimo il bando lanciato dal Comune di Catanzaro per affidare la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro";
considerato inoltre che:
dietro ad una prestazione professionale c'è sempre un'attività che richiede impegno, studio, investimento che, uniti alle difficoltà inerenti alla formazione continua, ai ritardi nei pagamenti, all'assicurazione obbligatoria e ai tanti altri orpelli, devono essere ripagati con una parcella equa, che consenta a chi la riceve di vivere una vita dignitosa;
in Italia, i redditi medi dei tecnici liberi professionisti negli ultimi anni sono ulteriormente scesi, nello specifico, sono cresciuti i professionisti con un reddito inferiore a 10.000 euro, con una diminuzione della crescita degli iscritti agli ordini provinciali;
il Consiglio di Stato, adducendo la piena e assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio dell'onerosità degli appalti pubblici, e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia e al contenimento della spesa pubblica, e equipara l'incarico gratuito a un contratto di sponsorizzazione con un'evidente utilità per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica;
a parere degli interroganti, l'offerta al ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa lo standard di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica, ma soprattutto la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 del Consiglio di Stato, accogliendo le difese del Comune di Catanzaro per "il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito per la formazione dello staff di progettisti esterni per la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)" in merito all'impugnato bando pubblico indetto il 17 febbraio 2016, ha cristallizzato un "pericoloso" principio secondo il quale, in Italia, è legittimo che i professionisti possano lavorare gratuitamente per l'amministrazione pubblica committente;
con i nuovi indirizzi normativi i compensi professionali si basano sostanzialmente sul principio della libera contrattazione tra le parti, fermo restando il principio sancito dall'art. 2233 del codice civile circa il compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, richiamato anche dal codice deontologico approvato sia dal consiglio nazionale degli ingegneri che dal consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto del principio sancito dall'art. 2233 del codice civile circa il compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione e, soprattutto, a tutela del principio fondamentale sancito dall'articolo 36 della Costituzione della remunerazione del lavoro;
se intendano avviare un tavolo con gli ordini professionali nazionali interessati al fine di trovare soluzioni condivise nel rispetto del lavoro dei liberi professionisti.