Atto n. 4-08183

Pubblicato il 5 ottobre 2017, nella seduta n. 891

CASTALDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

"Area 51", associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2006, è titolare di un centro wellness con sede, in contrada Malverno, a Orsogna in provincia di Chieti, è regolarmente registrata presso l'albo delle associazioni riconosciute dal CONI, essendo affiliata al CSEN (Centro sportivo educativo nazionale);

il 5 marzo 2009 la Guardia di finanza della tenenza di Ortona ha effettuato una verifica fiscale presso la palestra di Area 51, volto al controllo dell'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa fiscale vigente ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, nonché della legge n. 4 del 1929, con particolare riferimento all'evasione fiscale perpetrata da enti "non lucrativi" ovvero dalle associazioni sportive dilettantistiche;

la Guardia di finanza di Chieti, a giudizio dell'interrogante sulla base di dati lacunosi e del tutto arbitrari, ha desunto lo scopo di lucro di Area 51 stendendo specifico verbale (redatto su un modello prestampato e con data errata) del 2 ottobre 2009; verbale del quale Area 51 l'annullamento al Garante del contribuente de L'Aquila e alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Ortona con la motivazione, tra le altre, di assenza nella redazione del verbale sia del legale rappresentante che del vice; nel processo verbale di constatazione n. 360 del 2 ottobre 2009, tra l'altro, viene spesso evidenziato il "pensiero" e il "giudizio" degli ispettori, contrariamente alle norme che disciplinano tali azioni;

la verifica è stata effettuata nei confronti di un campione di soci dell'associazione intervistati dai verificatori senza allegare i verbali al verbale di constatazione, non consentendo di conoscere, quindi, quanto grande sia questo campione preso a rappresentatività dell'azione investigativa o accertatrice, né quali siano state le dichiarazioni rese; né risulta traccia di atti ufficiali di convocazione come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede la raccomandata con avviso di ricevimento. La Guardia di finanza ha poi tenuto conto soltanto dei ricavi e non delle spese dell'associazione procedendo, tra l'altro, ad una quantificazione dei suddetti ricavi oltremodo esagerata;

conseguentemente, ad Area 51 è stato notificato un avviso di accertamento relativamente all'anno impositivo 2006, avviso impugnato il 30 maggio 2011 presso la commissione tributaria di Chieti; impugnazione dove viene messa in evidenza l'assoluta mancanza di prove circa lo scopo di lucro dell'associazione;

a seguito del giudizio di primo grado definito con sentenza del 5 dicembre 2011 di rigetto del ricorso e conferma dell'atto impugnato, Area 51 ha appellato la sentenza con impugnazione avanti la commissione tributaria regionale de L'Aquila, sezione distaccata di Pescara;

nelle more del giudizio di appello, Area 51 ha sottoscritto in data 27 settembre 2012 anche l'atto di accertamento con adesione relativamente agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009;

con sentenza n. 195 del 28 febbraio 2013, depositata in segreteria in data 27 marzo 2013, la commissione tributaria regionale, IX Sezione, ha ritenuto legittime le motivazioni addotte nel ricorso di Area 51, accogliendo e annullando il verbale redatto dalla Guardia di finanza su cui si basava la pretesa impositiva dell'Agenzia delle entrate e nel contempo ha ritenuto l'Area 51 soggetto senza scopo di lucro e, dunque, non tenuto ad alcuna imposizione fiscale (IRAP) annullando la sentenza di primo grado;

infatti, dopo avere evidenziato che nel processo verbale di constatazione non vi è traccia dei questionari e delle dichiarazione dei soci, che non è stato specificato il numero dei soci presi a campione al fine di valutarne l'attendibilità e che non sono state fornite le motivazioni per le quali i risultati della verifica effettuata dai militari non sia stata portata a conoscenza di Area 51 nel rispetto del principio di difesa, la commissione ha definito anche che le entrate risultano ininfluenti, difettando la prova che gli associati siano in realtà soci di un ente commerciale;

in ragione del buon esito conseguito con la sentenza di appello, in data 25 luglio 2013, Area 51 ha presentato istanza di annullamento in autotutela relativamente agli avvisi di accertamento per gli anni 2007-2009 nel frattempo notificati con consequenziale provvedimento di sgravio e la disapplicazione dell'accertamento con adesione con rinuncia da parte dell'istante al rimborso delle rate già pagate e la disapplicazione dell'accertamento con adesione del 27 settembre 2012;

nel dicembre 2013, Area 51 ha presentato altra istanza in autotutela presso l'Agenzia delle entrate provinciale di Chieti e la direzione regionale di L'Aquila, mentre l'Agenzia delle entrate di Ortona, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di appello, ha notificato, in data 15 novembre 2013 (a parere dell'interrogante con evidente errore e sperpero di denaro pubblico), ad Area 51 il suo ricorso in Cassazione;

perdurando il silenzio della pubblica amministrazione, Area 51, con atto del 28 aprile 2014 è ricorsa presso la commissione tributaria di Chieti avverso il predetto silenzio-rifiuto lamentando il mancato rispetto dei diritti garantiti nello statuto del contribuente e dei principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede;

in presenza di tale situazione, in data 12 marzo 2014, l'Agenzia delle entrate di Ortona ha notificato all'associazione l'intervenuta iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento per le rate di ammortamento non pagate e derivate dalla sottoscrizione dell'accertamento;

considerato che, a parere dell'interrogante:

gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento per gli anni 2007-2009, oggetto dell'accordo con adesione, poggiano su presupposto errato, come la sentenza della commissione tributaria regionale, IX Sezione, per cui il consenso prestato dall'Area 51 dimostra, ed è pertanto da ritenersi viziato;

con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello, è venuto meno il presupposto per l'imposizione delle imposte non solo dell'anno 2006 ma per quelle relative agli anni 2007-2009, oggetto dell'accordo, anche perché presi in considerazione nel processo verbale di constatazione che è stato annullato;

considerato infine che:

in data 19 novembre 2014 è stato definito il giudizio promosso contro il silenzio-rigetto della pubblica amministrazione: il ricorso è stato respinto e ritenuto infondato in base all'art 2, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che prevede che l'accertamento con adesione non è modificabile né impugnabile, nonché perfezionato con il pagamento della prima rata;

tutta la situazione è frutto di un errore esclusivo commesso dalla stessa pubblica amministrazione così come riconosciuto nella sentenza n. 195 del 28 febbraio 2013, ovvero l'errata presunzione che Area 51 sia un ente commerciale e non un'associazione senza scopo di lucro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda avviare un'indagine al fine di verificare come si siano svolti i fatti e, comunque, quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di ripristinare una situazione di equilibrio e giustizia;

se ritenga consona e adeguata la condotta dell'Agenzia delle entrate coinvolta in ordine alla necessaria collaborazione prevista dallo statuto del contribuente, nonché ai principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede.